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Politica in Penisola è un Blog fondato il 17 gennaio 2009
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NOTE LEGALI:
Giornali online – 8 Ottobre 2012
Cass. pen., sent. 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012), n. 23230, Pres. Mannino, Rel. Gentile
1. Con la sentenza la Sezione III penale della Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la condanna, resa in primo grado dal Tribunale di Modica, a carico di un soggetto che aveva pubblicato in un sito internet un giornale di informazione, omettendone la registrazione presso la cancelleria del Tribunale, in violazione degli artt. 5 e 16 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.
L’arresto è di sicuro interesse in quanto i Giudici di legittimità, dopo avere sinteticamente tratteggiato i punti cardine della disciplina sulla stampa, giungono alla conclusione che tale disciplina non è estensibile al prodotto telematico.
Questo, in breve, il ragionamento seguito dalla Corte.
L’art. 1 della l. 47/1948 considera “stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico/chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione“; da ciò si deduce che per poter parlare di stampa, in senso giuridico, è necessario che essa sia il frutto di un’attività di riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione.
Il “prodotto stampa“, che presenti tali caratteristiche, deve sottostare fra l’altro alla regola di cui all’art. 5 della l. 47/1948, secondo cui ogni giornale o periodico non può essere pubblicato se non viene previamente registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Ciò premesso, secondo la Corte, non essendo il “prodotto stampa” per nulla assimilabile al prodotto elettronico, le norme che governano, sul piano penale, la carta stampata non possono applicarsi al giornale on line. I Giudici di legittimità sono perentori quando affermano che “il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. n. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività“. E a ciò, precisano i Giudici di legittimità, non basterebbe neppure replicare sostenendo che la normativa sull’editoria, con la l. 62/2001, ha introdotto la regola della registrazione dei giornali online, in quanto ciò vale “per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria”.
Del resto, aggiunge la Corte, lo stesso art. 7, comma 3 della l. 70/2003, con una sorta di interpretazione autentica, ha stabilito che la registrazione del giornale telematico resta obbligatoria soltanto allo scopo di usufruire dei benefici derivanti dalla L. 62/2001. Da tutto questo, la Corte trae la conclusione che l’art. 16 della l. 47/1948, che punisce il reato di stampa clandestina[1], non può applicarsi ai giornali online per la semplice ragione che per essi non v’è l’obbligo di registrazione di cui all’art. 5 della l. 47/1948, che invece vale solo per la carta stampata, in quanto, diversamente opinando, si violerebbe il fondamentale principio che impone il divieto di analogia in malam partem.
2. La sentenza che si annota si inserisce nel solco di una giurisprudenza sostanzialmente costante, orientata a considerare la carta stampata come una cosa ontologicamente differente dal prodotto telematico[2]. Già nel lontano 2000 , il Tribunale di Oristano, nell’ambito di un procedimento per diffamazione mediatica, aveva evidenziato come “un chiaro ostacolo all’interpretazione estensiva è costituito proprio dalla definizione di stampato data dallo stesso art. 1 della legge 47/48 sulla stampa (espressamente dichiarato come insuscettibile di interpretazione analogica anche da Cass. 7.3.1989, n. 259) che fa riferimento a ‘tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici’. E’ evidente che tale dettagliata definizione è del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle pubblicazioni a mezzo Internet, che avvengono, com’è noto, attraverso la collocazione di dati e informazioni trasmessi per via telematica tramite l’utilizzo della rete telefonica al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale le informazioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun interessato può leggerle e conservarle mediante il proprio computer”[3].
Anche la Corte di Cassazione, in epoca più recente, con la sentenza n. 24018 del 15 maggio 2008, ha considerato “infecondo il tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa”; e successivamente, con la sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010 è tornata a ribadire “che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius)”[4]. L’indirizzo seguito dalla giurisprudenza, dunque, appare abbastanza consolidato e la sentenza in commento si uniforma ad esso pienamente, con una motivazione stringata ma, nello stesso tempo, rigorosa e condivisibile.