Ancora Antonetti (IdV) su ombrelloni e lettini in “spiagge attrezzate”
SORRENTO– “Una spiaggia libera attrezzata non è un lido balneare dato in concessione demaniale. La differenza è tutt’altro che sottile: nella prima circostanza, infatti, l’arenile non può essere occupato da sdraio e ombrelloni, ma il gestore del servizio può agire soltanto su richiesta del bagnante, che deve essere libero di occupare la porzione di sabbia che preferisce”.
Una premessa doverosa, stabilita dalla Delibera di Giunta Municipale n. 130 del 1° settembre 2010, che “apre” la strada alla nuova battaglia di “civiltà” dell’avvocato Giovanni Antonetti, referente peninsulare dell’Italia dei Valori, che, su segnalazione di numerosi cittadini, vuole vederci chiaro sul rispetto degli “affidamenti” ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione: ovvero, la possibilità di dare a soggetti privati l’opportunità di curare lidi balneari, liberi da concessione demaniale, offrendo una serie di servizi: pulizia, salvataggio e il noleggio di attrezzature balneari.L’Amministrazione Comunale di Sorrento, infatti, con la menzionata delibera di giunta, ha approvato la bozza di convenzione tipo, da stipulare con soggetti privati (cooperative, società o associazioni) che sono interessati a rendere le spiagge libere di Sorrento finalmente “attrezzate” ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, curandone la pulizia ed il servizio di salvataggio; ai punti 6) e 7) è letteralmente stabilito quanto segue:
6) E’ fatto divieto al richiedente di occupare con sdraio ed ombrelloni impilati il tratto di arenile ove è consentito l’esercizio dell’attività ex art. 68 del Codice della Navigazione, salvo espressa e specifica autorizzazione da parte del Comune ed in tal caso dovrà essere corrisposto il canone demaniale. Parimenti il richiedente è obbligato a tenere libero da cose il tratto di arenile ove svolge l’attività ex art. 68 CDN, salvo la richiesta di servizi da parte dell’utente con il conseguente obbligo per il richiedente di rimuovere immediatamente l’attrezzatura posizionata allorchè l’utente le avrà liberate.”
7) L’eventuale inosservanza di una sola delle disposizioni e/o di una sola delle condizioni della presente convenzione, comporterà la immediata decadenza dall’esercizio dell’attività ex art. 68 CDN sull’arenile libero, con ogni effefto sanzionatorio sotto il profilo penale ed amminstrativo.
A Sorrento, il fenomeno è limitato ai pochi casi dove ci sono cooperative, società o associazioni che forniscono il servizio di spiaggia libera attrezzata. Come, ad esempio, all’interno del borgo di Marina Grande, dove una cooperativa privata, dietro apposita convenzione stipulata con il Comune di Sorrento, cura la pulizia del lido, garantisce il servizio di salvataggio e offre l’opportunità, ai bagnanti, di noleggiare ombrelloni, lettini e sdraio. “In realtà – spiega Antonetti – le segnalazioni pervenutemi, corredate anche di materiale fotografico, dimostrano che, in determinate circostanze, le attrezzature balneari sono già posizionate dalle prime ore del mattino lungo l’arenile libero. Non so se si tratta di prassi consolidata o di caso isolato: per rispetto dei cittadini che hanno chiesto il mio intervento e dell’Italia dei Valori, sarà mia cura provvedere a richiamare gli organi competenti, l’Ufficio Demanio del Comune di Sorrento e la locale Capitaneria di Porto, al rispetto della normativa. Voglio però premettere che il mio intervento è e sarà limitato a reprimere atteggiamenti che sono chiaramente fuori dalla copertura normativa, ma tengo a precisare che il servizio di “spiaggia libera attrezzata”, se correttamente applicato, è uno strumento fondamentale per valorizzare lidi e garantire servizi minimi ai bagnanti”.
Un commento
Giusy
E’ vero. A Marina Grande è così come si dice nell’articolo