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Cassazione Civile, sentenza sulle responsabilità di Amministratori e funzionari: il commento dell’avv. Francesco Esposito

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La sentenza della Corte Suprema di Cassazione Civile, terza sezione presidente Giacomo Travaglino, è destinata a suscitare rumore nella pubblica amministrazione, anzi già lo sta facendo, per gli effetti che essa è in grado di produrre sugli amministratori e i funzionari pubblici nell’ambito del contenzioso e relativamente alle responsabilità che ricadono sugli organi degli enti. In merito pubblichiamo un approfondimento dell’avv. Francesco Saverio Esposito, che agevola la comprensione della decisione.

“Una decisione importante della Cassazione Civile: risponde civilmente il Comune dei comportamenti illeciti di Sindaco, Amministratori e funzionari.
Non poteva passare inosservata, come di fatti non è passata inosservata, l’ordinanza emessa il primo dicembre con cui la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (n.35020/22) ha sancito un principio di diritto che non mancherà di determinare effetti in vicende in cui è in discussione la responsabilità civile a fini risarcitori della Pubblica Amministrazione, e nella specie dei Comuni, per fatti penalmente illeciti, commessi da Sindaco, Amministratori o funzionari dell’Ente.
Nello specifico la questione su cui è intervenuta la Cassazione ha preso spunto dalla sentenza con cui nel 2013 il Tribunale Civile di Salerno aveva condannato in solido Sindaco, Comune di Sarno, Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Interno a risarcire alcuni cittadini dei danni subiti in occasione della nota alluvione che, nella primavera del 1998, aveva sconvolto il comune vesuviano provocando 137 vittime. Il processo civile era stato preceduto da quello penale ove il Giudice, accertata la penale responsabilità penale del Sindaco in ordine ai reati di disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo, lo aveva condannato con sentenza passata in giudicato, alla pena di 5 anni di reclusione.
A questo punto i familiari di una delle vittime. al fine di conseguire il risarcimento dei danni, avevano convenuto in giudizio Sindaco, Comune, Ministero degli Interni e Presidenza del Consiglio.

Il Tribunale civile aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dai privati e però rigettato la domanda di regresso proposta da Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Interno nei confronti del Comune assumendo che l’Ente era tenuto, in virtù di specifiche disposizioni di legge, a rispondere del fatto altrui, nel caso di specie del fatto reato attribuito al Sindaco, ma era estraneo alla produzione del danno.
La Corte di Appello Civile adita dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Interno confermava l’impianto della decisione di primo grado. Una decisione non condivisa dalle Amministrazioni Statali che ricorrevano alla Corte di Cassazione. Questa, per l’appunto, con la recentissima ordinanza, ne ha accolto il gravame sancendo il principio di diritto che “sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo“.

La decisione, di evidente rilevanza, interviene in una materia che ha il suo presupposto nell’art.28 della Costituzione dove si afferma: i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Prima di tale affermazione di principio era pensiero giuridico consolidato che Stato ed Enti Pubblici, in virtù della norma costituzionale, fossero in ogni caso tenuti a risarcire i danni per fatti illeciti compiuti da loro funzionari o dipendenti ma a titolo di responsabilità indiretta ai sensi dell’art.2049 c.c. .  In questi termini si erano pronunziate le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza 13246 del 16 maggio 2019,  Ed ecco la svolta in pratica di senso opposto alla linea tracciata dalle Sezioni Unite.
La S.C., con l’ordinanza recente, attribuisce alla P.A. ed agli Enti Pubblici, in ipotesi di comportamenti contrari a legge di funzionari e amministratori, non più soltanto una responsabilità indiretta, ma addirittura diretta ai sensi dell’art.2043 c.c., giustificando tale nuovo indirizzo giurisprudenziale con la constatazione che tra Ente e chi lo rappresenta o agisce per suo conto sussiste un rapporto di immedesimazione organica .

Un principio, quello affermato dai Giudici di Piazza Cavour, di rilievo che produrrà certamente effetti su vicende attuali come la tragedia nel comune di Casamicciola nell’isola di Ischia per la quale sta indagando la Procura della Repubblica in relazione a ipotesi di disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti ma non solo.
Sarà possibile applicare il principio di diritto, per cui si ha responsabilità diretta della pubblica amministrazione in tutte le ipotesi di fatto illecito attribuito a funzionari e amministratori, nella generalità dei casi per i quali la Procura ipotizza e il Giudice Penale accerta comportamenti illeciti di pubblici amministratori e pubblici funzionari.

Alla luce di tale principio sarà piuttosto arduo sostenere che un Comune, ancorché individuato quale parte lesa dal decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. non possa, ove nel processo siano imputati suoi amministratori e funzionari, contemporaneamente rivestire anche la posizione di responsabile civile e pertanto tenuto a risarcire chi da quei comportamenti presuntamente illeciti risulti danneggiato e per tal motivo abbia proposto costituzione di parte civile. Ovviamente nei casi in cui la parte civile faccia espressa richiesta al Tribunale Penale di chiamare in giudizio il Comune come responsabile civile.
Il nuovo indirizzo sulla responsabilità diretta degli Enti Pubblici fissato dalla S.C. indiscutibilmente influirà sui procedimenti penali in corso creando situazioni a dir poco imbarazzanti per cui un Sindaco sarà contemporaneamente imputato e legale rappresentate del Comune che direttamente dovrà rispondere dei danni procurati alla parte civile dai comportamenti illeciti dello stesso Sindaco!!.
Gli interessi del Sindaco in tal caso saranno diametralmente opposti a quelli del Comune. Il che potrebbe giustificare l’intervento prefettizio e la nomina di un commissario ad acta quantomeno per assumere le decisioni più confacenti agli interessi dell’Ente in relazione al procedimento giudiziario in corso. Il provvedimento proprio per i suoi aspetti innovativi ha già suscitato commenti negli operatori del diritto e critiche da parte dell’Anci. Sarà interessante verificare quali concreti contraccolpi procurerà la decisione della S.C. sui procedimenti in corso”.

Responsabilità_Sindaco

Avv. Francesco Saverio Esposito

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PinP: Il principio stabilito dalla Cassazione trova un diretto riferimento nella vicenda Housing Sociale a Sant’Agnello dove, sulla base delle imputazioni, amministratori e funzionari si troverebbero nelle condizioni di conflitto con l’Ente, circostanza che potrebbe ulteriormente complicare la situazione degli imputati nel procedimento in corso al Tribunale di Torre Annunziata di cui la prossima udienza è prevista per il 12 dicembre.

 

 

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