Campania,  Piano di Sorrento

Denuncia del WWF: l’Ostello a Piano di Sorrento è illegittimo

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L'Area interessata all'intervento edilizio (WWF)

PIANO DI SORRENTO – La vicenda del fatidico Ostello da edificarsi in via G. Maresca nel Comune di Piano di Sorrento è giunta all’attenzione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata a seguito di esposto del WWF Penisola Sorrentina. Contemporaneamente, con nota inviata al Sindaco, al Responsabile dell’UTC, al Responsabile del VIII Settore e al Segretario Comunale di Piano di Sorrento, il WWF ha chiesto la revoca immediata in autotutela e/o la sospensione del permesso a costruire rilasciato per la realizzazione dell’OSTELLO. Non crediamo affatto che, tra un prolificare di alberghi, campeggi, case vacanze, residences e bad & breakfast, quello della recettività e dei posti-letto possa essere un’esigenza primaria a Piano di Sorrento – dichiara Claudio d’Esposito Presidente del WWF Penisola Sorrentina – inoltre riteniamo che l’edificazione dell’Ostello, così come autorizzata, non sia consentita e che il permesso rilasciato sia in palese contraddizione con le normative vigenti. Ma, purtroppo, a Piano di Sorrento non è la prima volta che si autorizzano opere che, a ben interpretare le leggi, non sarebbero autorizzabili!!! Il tutto a danno di un territorio tanto prezioso quanto fragile e limitato. Negli ultimi anni si stanno violentemente svendendo e sventrando, ad un ritmo senza precedenti e con un’ignoranza assurda, terreni e  paesaggi che hanno fatto la storia e l’economia di un intero comprensorio. Spiagge, giardini e aranceti stanno scomparendo sotto i nostri occhi per favorire insediamenti che nessun vantaggio portano alla collettività (mega-pompe di benzina, porti, automercati, megaparcheggi, maneggi, villette, ostelli, ecc) Di quella storia del Piano di Sorrento, che ha contribuito al benessere economico e a mantenere alta la qualità della vita dei cittadini, se si continua di questo passo, in pochi anni, non resterà che un lontano ricordo!!! E mentre qualcuno parla ancora di abusivismo edilizio, qualcun altro ha ormai capito che l’abuso per non essere più tale e sufficiente “farselo autorizzare”…poi spetterà alle associazioni ambientaliste e ai tribunali dimenarsi nella babele delle norme interpretative e/o dei pareri pro-veritate commissionati e prodotti ad arte (e a pagamento…) da periti e legali più o meno creativi!!!”.

Di seguito stralcio della nota del WWF: “…in data 22.10.2010 il Funzionario Responsabile dell’VIII Settore del Comune di Piano di Sorrento Geom. Michele Amodio ha rilasciato Permesso a Costruire…per realizzare, su parte dell’area già inserita nel piano di lottizzazione cd. “Sinicropi”, un Ostello in via G.Maresca…E’ opportuno premettere che la lottizzazione in parola, approvata nel 1982, all’atto dell’approvazione del PRG, nel 2004 fu dalla Provincia, giusta delibera n.5 del 22.1.2004, stralciata con la seguente motivazione: “Nelle more che il Comune individui la nuova destinazione urbanistica mediante variante ordinaria al P.R.G., per tutte le aree del territorio comunale che ne risultano prive, in seguito agli stralci ed alle modifiche introdotte in sede di approvazione del P.R.G., si applicano le norme di cui all’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al Piano urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana approvato con legge Regionale 27 giugno 1987 n. 35 e con i Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino Idrografico Regionale del Sarno e Destra Sele.” Il funzionario del Comune di Piano di Sorrento ha ritenuto applicabile la disposizione dell’art.9 del DPR 380/01 comma 1 lettera b) del DPR 380/01  e, dunque,  rilasciato il predetto permesso a costruire sulla scorta di una errata interpretazione  Giurisprudenziale  richiamata in atti. Le decisioni del Consiglio di Stato richiamate vanno lette nella loro interezza e non solo in parte come è probabile abbia fatto l’estensore del permesso a costruire rilasciato. Infatti la sentenza n.4661/08 assume che le cosiddette aree bianche siano equiparabili ad aree prive  di una destinazione urbanistica (in senso conforme Consiglio di Stato ad. Plen, 30 aprile 1984, n. 10; ad. Plen, 2 aprile 1984, n. 7; Sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 159; Sez. IV, 15 febbraio 1993, n. 167). L’art.9 (attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica art.4 L.10/77) recita che “Salvi più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali (…) nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell’art. 3 che riguardino    singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.”

A ben leggere il provvedimento appare viziato da contraddizioni insanabili.

Il Funzionario nel mentre asserisce che “l’art. n° 9 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico per l’edilizia) regola l’attività urbanistica nelle zone prive di disciplina urbanistica (c.d. zone bianche)” conclude che “l’art.5 della legge regionale n. 35/87, norma di salvaguardia, divieto rilascio di concessioni edilizie fino all’adeguamento del PRG al PUT, non trova più applicazione dal 03/04/2006 data di pubblicazione del Decreto di approvazione del PRG adeguato al PUT, e pertanto, dotato di visto di conformità al PUT rilasciato dalla Presidente della Regione Campania con Decreto n. 502 del 14/02/2004”.

E’ palese la contraddizione, delle due l’una:

– ove si intenda il Comune di Piano di Sorrento privo di strumento urbanistico trova piena applicazione l’art.5 della legge regionale 35/87(Piano Paesistico Area Sorrentino-Amalfitana) che, per i comuni dell’area, fa divieto di rilasciare concessioni edilizie fino all’approvazione di  strumento urbanistico comunale;

– ove si intenda che il comune di Piano di Sorrento sia munito di strumento urbanistico adeguato al PUT allora non trova applicazione l’art.9  DPR 380/01.

Di sicuro non è possibile fare quel che ha fatto il Dirigente dell’VIII Settore del Comune di Piano di Sorrento ed ovvero procedere ad una interpretazione non coordinata delle norme e dare per sussistenti entrambe le ipotesi: L’assenza di uno strumento urbanistico efficace e, dunque, l’applicabilità dell’art.9 DPR 380/01 e l’inapplicabilità dell’art.5 l.r. 35/87 per essere il Comune di Piano munito di  strumento urbanistico!!! L’esistenza di un presupposto esclude la sussistenza dell’altro (…) Il che rende assolutamente illegittimo il permesso a costruire rilasciato!!! 

 

 

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