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In Costituzione la tutela di ambiente, paesaggio e animali: è in vigore la legge

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Tutela dell’ambiente e del paesaggio insieme agli animali sono valori costituzionali con l’entrata in vigore della Legge 11/2/22 n.1 che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di Camera e Senato. Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge costituzionale che così modifica i due articoli:

– All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

– All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

– La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”.

La prima legge a tutela del paesaggio risale a Ferdinando II di Borbone.

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