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Personale 118, Flaica-Cub: “Salvaguardiamo i livelli occupazionali del personale addetto”

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Rosario Fiorentino

La segreteria regionale FLAICA-Cub rappresentata da Rosario Fiorentino ha indirizzato una nota al Presidente della Regione Campania, al Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud e ai sei Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina per sensibilizzarli sull’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali del personale addetto ai servizi della postazione 118 di Sant’Agnello.
Nella nota Fiorentino entra nel merito del problema evidenziando che l’8 marzo scorso veniva pubblicato all’Albo Pretorio della ASL, la Determina Dirigenziale n. 287 del 08/03/2021 concernente la pubblicazione della “Procedura Comparativa, di cui all’art. 56, co. 3, del d.lgs. 117/2017, finalizzata all’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza a favore di organizzazioni di volontariato e della croce rossa a mezzo di ambulanza e altri mezzi similari per le postazioni dell’Asl Napoli 3 sud rientranti nella rete territoriale del soccorso – sistema 118 e il trasporto sanitario in emergenza – ammissione al prosieguo della procedura”.

La nota punta l’accento sulle implicazioni tecniche dell’atto che si impugna e in particolare:
1) L’Avviso di gara, siccome riservata alle sole Organizzazioni di Volontariato (senza finalità di lucro), non solo esclude la possibilità di partecipare alla procedura comparativa, bensì oblitera specifici obblighi vigenti in subiecta materia, in ordine al mancato inserimento della “Clausola Sociale” di riassorbimento del personale del pregresso affidatario (tesa alla salvaguardia dei livelli occupazionali). In argomento, l’art. 50 D.Lgs. 50/2016 prevede espressamente che per gli affidamenti di appalti o concessioni, di lavori o servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con specifico riguardo ai settori labour intensive (o ad alta intensità di mano d’opera, ossia quelli in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto), i bandi, gli avvisi o gli inviti, compatibilmente con il diritto UE, devono prevedere specifiche clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato per ciascuna attività. All’uopo, ricordiamo che la ratio della clausola sociale è principalmente rinvenibile nella tutela della stabilità occupazionale del personale utilizzato dall’impresa uscente nell’esecuzione del contratto e, dunque, nella finalità di contrastare dinamiche di concorrenza al ribasso del costo del lavoro.

2) Al fine di salvaguardare la stabilità occupazionale e reddituale indubbiamente compromessa dall’evento pandemico da covid-19, con Legge n. 120/2020 (di conversione del D.L. n. 76/2020, cd. “Decreto Semplificazioni”) sono state operate significative modifiche al precitato D.Lgs. n. 50/2016 – con specifico riferimento alla Clausola Sociale – nella parte in cui le parole: “Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”. Si ribadisce che nell’attuale periodo emergenziale dovuto dalla pandemia Covid-19, la mancata previsione della clausola sociale nel nuovo bando, affliggerebbe ulteriormente lo stato dei servizi essenziali quali l’emergenza-urgenza territoriale 118 laddove il personale dipendente non avrebbe alcuna possibilità di essere assorbito dal nuovo gestore, sottraendo quindi maestranze professionali al circuito dell’emergenza.

Da queste considerazioni scaturisce l’appello di Rosario Fiorentino a tutte le autorità coinvolte per intervenire con urgenza a salavuardia della stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato.

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