Il caso dell’Hotel Mary accende i riflettori sulle autorizzazioni comunali
“Potremmo in un certo senso parlare di “abusi autorizzati, siamo ormai alla nuova frontiera dell’edilizia speculativa: opere autorizzate da tutti gli uffici ma che, a ben vedere, non si sarebbero mai potute avallare ai sensi delle normative vigenti – dichiara Claudio d’Esposito Presidente del WWF Terre del Tirreno – Un caso eclatante, solo uno tra i tanti palesemente visibili nel comune vicano, è quello dell’Hotel Mary dove, da tempo, sono in corso lavori che hanno comportato la realizzazione di un’enorme area terrazzata con sottostanti volumi. Una struttura talmente impattante da essere addirittura visibile dalla piazzetta di Seiano, posta dall’altra parte del vallone di Seiano, attraversato dal torrente Rivo d’Arco, distante in linea d’aria circa un chilometro!”
L’intervento desta perplessità considerando che l’Hotel Mary ricade in zona 1/ b del PUT per la quale la normativa di piano paesistico, all’art. 17, esclude ogni possibilità di nuova edilizia privata o pubblica consentendo soltanto “previa verifica di legittimità della costruzione e di compatibilità idrogeologica unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a pari superficie e volume con vincolo di sedime”.
Ma quel che non può non sorprendere è che gli interventi, palesemente illegittimi ed irregolari, siano conseguenti ad una delibera, la n° 65/2016, con cui il Consiglio Comunale (l’8 novembre 2016) ha approvato una deroga al PRG. E’ indiscutibile che il Consiglio Comunale di Vico Equense non aveva competenza ad approvare una deroga al PRG che di fatto costituisce deroga al PUT!
Si immagini che la deroga approvata ha determinato il rilascio di titolo abilitativo alla realizzazione di un incremento volumetrico di circa 3.380 mc oltre alla stratosferica terrazza prospettante il vallone di Seiano!
Sulla inderogabilità delle disposizioni del PUT è intervenuto di recente, il 27 ottobre 2020, il Consiglio di Stato IV Sezione, che con sentenza n° 3270/20 ha condiviso l’impianto giuridico della sentenza emessa dal TAR Campania VII sezione n° 6699/18 ove si affermava che le norme dei piani paesistici e, nello specifico, del PUT della Costiera Sorrentino-Amalfitana, non erano derogabili dalla L.r. 19/09 (cosiddetta legge del piano casa). Figurarsi se possono essere derogate da una Delibera di Consiglio Comunale di uno dei Comuni dell’area!
Peraltro i principi enunciati con la sentenza n° 6699/18 sono diventati punto di riferimento per altre decisioni sul tema tanto da essere richiamati da TAR Salerno (13 luglio 2020 n° 864) e dalla Corte di Cassazione III sezione Penale (n° 14242 del 20 maggio 2020) e, ultimo in ordine di tempo, dal Tribunale del Riesame di Napoli Dodicesima Sezione che, con articolata ordinanza del 18 luglio 2020, ha confermato la legittimità del sequestro dell’intervento di housing sociale nel Comune di Sant’Agnello operato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. La Procura Oplontina aveva fondato la misura cautelare facendo proprie le conclusioni della VII Sezione TAR Campania con la sentenza n° 6699/18.
Per tali motivi il WWF Terre del Tirreno ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata chiedendo di voler accertare i fatti e, in caso di ipotesi penalmente rilevanti, di procedere al sequestro degli atti e del cantiere.