Seconda bocciatura del Tar per l’housing sociale a Sorrento
SORRENTO – Con la sentenza del TAR Campania, la seconda nel giro di una settimana, cala il sipario sull’affaire “Apreamare“, il piano residenziale ideato dall’ing. Antonio Elefante da realzizarsi negli ex capannoni in località Santa Lucia, un progetto contestato dai residenti che hanno incassato una vittoria giudiziaria praticamente definitiva perchè l’housing sociale superava del doppio le altezze consentite dal Put facendo abortire il tentativo di aggirarne i limiti con un’interpretazione orginale del Piano-Casa che non ha retto all’esame dei giudici del TAR.
Un brutto colpo per tutti gli attori di questa storia che merita di essere approfondita in quanto ricalca la precedente, anche se è leggermente diversa nella motivazione e, in qualche punto, anche più articolata. A opporsi al progetto in questo caso erano stati i fratelli Apreda che, per tramite il loro legale l’avv. Francesco Saverio Esposito, contestavano l’altezza massima consentita e cioè quella fissata dall’art.19 del Put in mt 7.40 e non quella di 14.00 mt previsto nel progetto. Quest’ultimo pur essendo previsto dall’art.19 del piano paesistico secondo il Tar (accogliendo il relativo motivo proposto dalla difesa dei germani Apreda) è applicabile solo a seguito di rigorosa valutazione paesaggistica in proposito. Una valutazione che tenga in debito conto il contesto esistente e che non è stata fatta dal Comune di Sorrento e tantomeno dalla Soprintendenza.
Infatti questa sentenza censura esplicitamente l’operato degli Uffici di Piazza Plebiscito di cui il Tar ha annullato il parere. Per il resto i punti forti sono i soliti: cioè si ribadisce la subordinazione di qualsivoglia piano sottordinato, Puc o Pua, alle disposizioni del Put come più volte affermato dallo stesso Tar e dalla Corte Costituzionale. Sul problema housing sociale in Penisola Sorrentina c’è però un’eccezione, quella del Comune di Sant’Agnello che ha realizzato l’opera (ormai in dirittura d’arrivo) in via M.B. Gargiulo. In questo caso si è consentito in una zona C (destinata unicamente a soddisfare ipotesi di edilizia pubblica) di realizzare il piano abitativo in un regime che nulla ha a che fare (come ha ben precisato l’adunanza plenaria del CdS 7/14) con l’edilizia sociale del cosiddetto piano casa. In più con un parere negativo dell’avvocatura comunale, l’avvocato Ferdinando Pinto, che rimandava ogni decisione agli esiti del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale. La quale si è pronunziata con la sentenza 16/11 ben prima degli atti adottati dal Comune di S. Agnello che invece non ne ha tenuto conto.