Sorrento, sull’incompatibilità di Marco Fiorentino si gioca una partita non solo politica!
SORRENTO – Il Ministero dell’Interno, interpellato dalla Segretaria Comunale su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale Stefano Marzuillo in merito alla presunta incompatibilità del consigliere di opposizione Marco Fiorentino (a seguito della sentenza sul caso primo maggio e l’addebito da rimborsare al Comune di Sorrento), ha confermato quanto è stato richiesto dal Comune e cioè che Fiorentino, qualora si trovasse in contenzioso con l’Ente, è incompatibile con la carica di Consigliere. Se permettete è la scoperta dell’acqua calda! Perchè? La risposta al quesito posto dal Comune si limita alla fattispecie del comma 6 dell’art. 63 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) che testualmente recita: “…. (è incompatibile) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602“
Quello che invece il Comune non ha richiesto al Ministero, e pertanto non c’è traccia nel parere espresso, è se il caso-Fiorentino va inquadrato nel comma 5 dello stesso art. 63 che testualmente recita: “…(è incompatibile) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito“.
Attualmente (e come peraltro è stato dettagliatamente evidenziato dallo stesso Marco Fiorentino nella memoria trasmessa al Comune e allo stesso Ministero dell’Interno) l’iter giudiziario che interessa l’ex sindaco non è passato in giudicato per quanto concerne la responsabilità civile per il fatto contestatogli al tempo in cui era amministratore. La legge, cioè, prevede un caso specifico in materia di incompatibilità per le contestazioni mosse agli amministratori relativamente ad atti e fatti compiuti e avvenuti in corso di mandato. L’incompatibilità insorge solo in caso di sentenza passata in giudicato (e non è il caso di Fiorentino) e qualora l’amministratore, a seguito di formale contestazione, non la rimuovesse per conservare la carica pubblica.
Viene allora da chiedersi perchè di fronte a una tale evidente contraddizione come può essere sollevata la contestazione di incompatibilità ai danni Fiorentino se non del tutto arbitrariamente e, perchè no, strumentalmente rispetto ad altri interessi che intendono penalizzarlo e metterlo momentaneamente fuori dai giochi in prossimità di fine consiliatura, anche per indurlo a instaurare una lite con l’Ente al fine di tutelare il proprio legittimo interesse, ma compromettendone lo status elettivo? Quali sono allora i reali interessi in grado di indurre il civico consesso ad adottare un atto chiaramente illegittimo e per di più lesivo di concreti interessi ai danni del leader dell’opposizione? Intanto si attende la prossima mossa di Fiorentino per non pare assulutamente rassegnato a darla vinta a chi lo vuole mortificare pregiudicandone le possibili chanches elettorali.