Penisola Sorrentina e Put, l’ing. Elefante: oggi mi schiero dalla parte degli Ambientalisti!
“Cari amici….SONO UN AMBIENTALISTA…..” Inizia così il post dell’ing. Antonio Elefante con cui attacca frontalmente la Regione Campania sulle proposte di modifiche del Put che hanno mobilitato il mondo ambientalista, e non solo, contro una proposta di legge che invece non risolve un bel niente, anzi interviene in modo assolutamente improprio, contraddittorio ed inefficace sulla normativa vigente. E’ il caso di consocere le argomentazioni con cui Elefante sbatte sul banco degli imputati la classe politica regionale accusa di assoluta incapacità.
“Vi racconto una straordinaria storia di incapacità del nostro legislatore regionale. Sono almeno un paio di anni che compare e scompare una iniziativa condotta da un consigliere regionale Pd di modificare il PUT, ed ovvero la famosa legge regionale 35/87. L’argomento di cui si discute è tanto caro agli ambientalisti che, a prescindere da quale sia il contenuto della modifica, ogni volta si scatena immediatamente un putiferio. Nei giorni scorsi ho letto, sui giornali e sui social, una montagna di idiozie e chi scrive queste cose è sempre l’ultimo della serie che non sa e non conosce niente di leggi di urbanistica e di paesaggio: una pura e semplice esercitazione tanto per dire ”…ci sono anche io a dire la mia…”.
Di ieri è la notizia dell’avvenuta approvazione in Commissione Urbanistica regionale di un proposta di legge, pronta ad essere esaminata già dal Consiglio regionale e pronta a divenire legge. Per curiosità ho cercato in rete il documento approvato dalla IV Commissione Consiliare Permanente datata 6 luglio 2018. E si chiama “Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018. All’art. 4 Disposizioni di aggiornamento e adeguamento normativo in materia di “Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana”.
L’art. 4 si compone di sette lettere: dalla a) alla f).
Orbene, dalla lettura di questo testo normativo spacciato per …il grande successo politico….. da chi non conosce una mazza di norme e scritto da chi farebbe bene a cambiare mestiere, si ha l’esatta visione del fallimento e lo specchio della incapacità di una classe politica e della struttura in generale che la sostiene.
Vediamo:
Il comma 1 lettera a) è palesemente e sfacciatamente incostituzionale. Infatti, la dove si tenta di accorpare tutte le destinazioni d’uso terziarie sotto una unica macro categoria urbanistica e poi stabilendo l’irrilevanza della trasformazione, tutto ciò è in palese contrasto con quanto stabilito dall’art. 23 ter del DPR 380/2001. Infatti il DPR 380/2001 all’art.23 ter stabilisce quali siano le categorie urbanistiche e in quali casi si possa ritenere la trasformazione urbanistica irrilevante. Nel momento in cui la Regione Campania opera una classificazione diversa da quella operata dalla normativa nazionale va ad incidere sulla materia penalistica che è riservata in via esclusiva allo Stato…Per esempio sarà possibile trasformare un deposito in un albergo senza che ciò costituisca trasformazione urbanistica rilevante (sic!).
Infatti l’aver stabilito che non vi è rilevanza urbanistica nell’esecuzione di alcune trasformazioni d’uso comporta che, qualora esse vengano eseguite senza titolo, non vi è commissione di reato penale sanzionato dall’art. 44 stesso DPR 380/2001. Per cui potremmo trovarci innanzi a trasformazione che il DPR 380/2001 ritiene rilevanti e che la Regione Campania invece le ritiene indifferenti. La norma è incostituzionale!.
I comma b) c) d) e) f) vanno a disciplinare modifiche all’art.27 del PUT che erano già state modificate con l’art. 1 punto 73 co.5 della L.R. n.16/2014 che aveva introdotto tale modifica al PUT nell’ambito dell’art.12 bis della legge regionale n.19/2009. Per cui una perfetta duplicazione di una legge già esistente ..una vera cazzata! Peraltro, con la tecnica della novella normativa, semmai venisse approvata questa legge resterebbero in vita due discipline: una contenuta nella legge regionale 16/2014 ed una contenuta nella nuova legge. Al minimo ci saremmo aspettati un’abrogazione delle norme antecedenti…invece niente(sic!).
Il comma g) disciplina quello che è già disciplinato all’art. 23 ter del DPR 380/2001. Lo strano sarebbe stato il contrario! Ma a proposito dei cambi di destinazione d’uso, sentite questa!
Il PUT è un Piano Paesaggistico e la sua genesi sta nel fatto che il territorio è vincolato paesaggisticamente ed ogni volta che occorre eseguire opere è necessario conseguire un’autorizzazione paesaggistica.
Adesso il Legislatore Nazionale ha apportato una semplificazione notevole alla materia paesaggistica stabilendo che alcune opere sono oramai esentate dalla necessità di conseguire la autorizzazione paesaggistica (opere minori) vedi la tabella A allegata al DPR 31/2017.
Tra le opere e/o trasformazioni minori esentate dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica vi sono anche i cambi di destinazione d’uso ed ovvero il legislatore nazionale ha ritenuto (ovviamente) che tali trasformazioni non avessero nulla a che fare con il paesaggio e con i vincoli paesaggistici al punto di ritenerle del tutto indifferenti.
Oggi che senso ha “arzigogolare” una norma sui cambi di destinazione d’uso in zona vincolata, peraltro in forma incostituzionale, quando la materia deve essere considerata oramai disciplinata solo dall’urbanistica, ovvero dalla normativa nazionale e regionale valida su tutto il territorio e non in via esclusiva su quello vincolato? Definire semplicemente stolto questo tentativo di approvare una riforma al PUT L.R. 35/87 è dire poco.
Chi scrive viene definito il re del cemento, l’inventore di boxlandia, l’inventore dell’housing sociale, ma oggi mi schiero dalla parte degli ambientalisti “per caso” e non perché l’obbiettivo sia quello di difendere il PUT a tutti i costi, ma piuttosto perché si deve difendere questa società da questa Regione Campania fatta di sciatti , ignoranti e incapaci .