Antonio Maresca: Cuomo e Di Prisco non possono sedere nel CdA della Fondazione Sorrento
Il ruolo della Fondazione Sorrento nel sistema politico-amministrativo della Città è senza dubbio rilevante anche per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie che provengono direttamente dalle casse municipali imponendo una riflessione su un tema che non perde mai di attualità: il conflitto di interessi e il sovrapporsi di funzioni di controllori e controllati in capo a medesimi soggetti. Sembra il caso della Fondazione Sorrento nel cui CdA siedono il Sindaco Giuseppe Cuomo e il Consigliere Luigi Di Prisco. L’argomento è stato oggetto di un approfondita disamina da parte dell’avv. Antonio Maresca che con questa intervista prova a sciogliere i dubbi su una questione che, prima ancora che politica, è amministrativamente delicata.
D: Avvocato Maresca, allora qual è il suo parere in merito a questo problema?
R: Cioè se il sindaco Cuomo ed il consigliere Di Prisco possono far parte del CdA della Fondazione “Sorrento”? Ho i miei dubbi e, quindi, la domanda è lecita. Il dubbio, sovviene prendendo spunto dall’art. 13 dello statuto della Fondazione, il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia formato da 7 consiglieri, di cui 3 nominati dal sindaco del comune di Sorrento e dalla correlata circostanza che, con delibera n.62 del 22 luglio 2015, il Consiglio Comunale approvando i criteri cui attenersi per la nomina dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle istituzioni ed aziende ha stabilito:
– all’ art. 5, lettera c), che non può essere nominato o designato a far parte di enti o istituzioni,colui il quale sia titolare di organo individuale o componente di un organo collegiale che eserciti poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune e/o dell’ente presso il quale dovrebbe essere nominato…..ed
– all’ art.6, che il provvedimento di nomina o designazione, perde, efficacia quando l’interessato si trovi in una delle situazioni di seguito elencate e non produca, entro 30 gg. dall’accettazione, una documentazione attestante l’avvenuta cessazione della situazione medesima:
a ) componente degli organi esecutivi di comuni, città metropolitana e regione;
b ) i componenti del consiglio comunale di Sorrento.
Orbene, non ho dubbi che il sindaco di Sorrento ed il consigliere comunale nominati facciano parte, a pieno titolo, di organi collegiali (la Giunta Municipale il primo, il Consiglio Comunale il secondo ) come non ho dubbi che tali organismi sono chiamati ad esercitare potere di controllo sull’attività della Fondazione, atteso che all’attività della stessa il Comune partecipa anche con un congruo contributo annuo (oltre 200mila euro).
D: Quindi che cosa ne deduce?
R: Pertanto, sembra che il Sindaco e d il Consigliere comunale siedano illegittimamente nel consiglio di amministrazione della Fondazione, poiché la loro nomina appare esclusa da quanto stabilito dal Consiglio comunale all’art. 5 della sua delibera n. 62/2015 ed ulteriormente, sempre per effetto della norma garantista e di trasparenza di cui si dotato il Comune, da quanto stabilito all’art. 6 in quanto la loro nomina avrebbe, ormai, perso efficacia per non aver rimosso l’impedimento alla loro nomina, ovvero la loro qualità di componenti di organi di controllo.
Quanto innanzi detto è sufficiente a giustificare il mio dubbio che appare, addirittura, rafforzato dalla circostanza del rilievo anche di un possibile profilo di inconferibilità dell’incarico da Essi assunto nel Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Profilo che sembra trovare ingresso nel disposto del decreto legislativo n. 39 del 2013 e precisamente all’art. 7 comma 2, lettera d, che stabilisce che coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
D: Come pensa debba essere affrontato un problema oggettivamente delicato come questo viste le implicazioni che ne derivano?
R: Come detto si tratta di dubbi ed ho posto la questione. Compete ora alle Opposizioni in Consiglio Comunale chiedere chiarezza sulla questione, in modo che l’Amministrazione possa, nel rispetto della sempre dichiarata trasparenza della propria azione, fugare ogni dubbio di legittimità delle nomine e della validità delle decisioni assunte da un CdA che potrebbe risultare essere illegittimamente costituito. Io attendo, perché quel che comunque è certo che l’essere controllore di sé stesso, non solo non è politicamente opportuno ma è eticamente scorretto.