Meta, il WWF “intima” al Comune di fermare l’operazione box sul Corso Italia
META – Con un’articolata nota che tocca molti aspetti tecnici ed urbanistici il WWF Terre del Tirreno formalizza la richiesta al Comune di Meta di sospendere in autotutela l’autorizzazione già concessa a realizzare i box nell’aranceto a Corso Italia. Una richiesta motivatasulla base di una difformità del PRG rispetto al PUT che non sarebbe stata rilevata o non considerata dall’Ufficio Tecnico che ha rilasciato le autorizzazioni. L’operazione va fermata, secondo il WWF, che in caso contrario e come già preanninciato all’indomani dell’incontro svoltosi al Comune per visionare gli atti si rivolgerà alla Magistratura. Destinatari della missiva sono il Sindaco Giuseppe Tito, l’arch. Diego Savarese e la segretaria generale Deborah De Riso che, esattamente una settimana dopo lo tsunami giudiziario che si è abbattuto sul Sindaco e sull’Amministrazione, si ritrovano tra le mani una patata molto bollente.
L’operazione prevede la realizzazione di 47 box pari a due autorimesse interrate su un fondo agricolo di 1500 mq ricadenti su un’area dove già è stata realizzata una mega-autorimessa in Via Ponte Orazio, anch’essa in difformità urbanistica. Claudio d’Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno, mette nell’angolo l’Amministrazione sulla legittimità di un’operazione su cui appena l’altro ieri anche Paolo Trapani (ex sindaco e segretario cittadino del PD) ha sollevato forti dubbi tirando in ballo anche il vice sindaco, Pasquale Cacace, delegato al corso pubblico e direttamente cointeressato all’opera. Insomma se sulla vicenda il WWF fa il proprio mestiere per la tutela del territorio e dell’ambiente, le dichiarazioni del segretario PD di Meta sul caso pongono una serie di interrogativi che proprio in questo momento non possono essere trascurati o sottovalutati.
LA NOTA DEL WWF al COMUNE DI META
Oggetto: Parcheggi interrati pertinenziali in violazione della L.R. 35/87 – Comune di Meta
Premesso che:
nel Comune di Meta, con Permesso di Costruire n° 2 rilasciato il 27.09.2016 alla sig.ra Canale Concetta e sig. D’Alise Raffaele, comproprietari di un appezzamento di terreno di 517 mq identificato al catasto col Foglio 7 plla. n. 222 e n. 226, e con Permesso di Costruire n° 3 rilasciato il 30.09.2016 alla Società SO. GE. PA. s.r.l. rappresentata legalmente dal sig. Cacace Antonio, comproprietario (assieme a Cacace Pasquale e Cacace Teresa) dell’appezzamento di terreno di 936 mq identificato al catasto col Foglio 7 plla. n. 183, sono stati autorizzati lavori per la realizzazione di due autorimesse interrate, rispettivamente di 14 e 33 box auto, nei suddetti fondi agricoli confinanti tra loro il cui accesso è sito sulla via Corso Italia, un’arteria stradale ad altissima intensità di traffico veicolare trattandosi della principale via di accesso (entrata ed uscita) alla penisola sorrentina.
I lavori di fatto comporteranno la distruzione di un fondo agricolo di circa 1500 mq con la presenza di residui alberi di agrumi in ambito urbano.
Tale area, inoltre, è posta nelle immediate adiacenze di un’altra mega-autorimessa già realizzata a monte in via Ponte Orazio (tra l’altro in difformità dal progetto e occupando in modo illegittimo la previsione di standard pubblici!) e, qualora messa in essere, rischierebbe di sconvolgere l’ennesimo tassello del fragile territorio agricolo del comune metese andando a costituire, senza soluzione di continuità, una conurbazione di parcheggi che unirebbe il Corso Italia al Ponte Orazio posto al confine del Vallone Lavinola.
Visto che:
In data 10/01/2017 il WWF Terre del Tirreno, ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di recepimento della direttiva 2003/4CE concernente l’accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai sensi della legge n. 108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull’informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente, con prot. WWF n°2T/17 e n°3T/17, nell’ambito delle finalità della normativa in oggetto, chiedeva al Responsabile dell’UTC di Meta di poter visionare ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti relativi al Permesso di Costruire n° 2 e n°3 rilasciati nel settembre 2016 per l’edificazione dei boxes auto sopra menzionati.
In data 02/02/2017 veniva notificata allo scrivente, in qualità di presidente dell’associazione, nota Prot. n°1477 del 30/01/2017, a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Meta arch. Diego Savarese, in cui si comunicava il diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata dal WWF in quanto non veniva riconosciuta nella richiesta alcun nesso e/o attinenza con l’ambiente!!! Nella nota si leggeva che, ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, la richiesta non poteva essere accolta in quanto i documenti non avevano rilievo ambientale ovvero la richiesta stessa non era individuata con riferimento alle matrici ambientali!
In data 14/02/2017 con ulteriore nota Prot. n°23T il WWF riformulava la richiesta, chiarendo le normative ed i motivi in base alle quali appariva chiaro l’interesse pubblico dell’associazione ambientalista ad accedere agli atti trattandosi di un intervento urbanistico impattante sulle matrici ambientali (terreno, alberi, inquinamento, scarichi, ecc.)
In data 20/02/2017 veniva concesso al WWF la sola visione degli atti richiesti.
Considerato che
Da una prima analisi degli atti progettuali gli interventi urbanistici autorizzati (in quanto considerati compatibili con le norme di tutela) appaiono in contrasto con la destinazione d’uso dell’area così come inquadrata nel P.R.G. del Comune di Meta.
Gli interventi in esame infatti, come si deduce dai permessi rilasciati, si andranno a realizzare in zona territoriale “4” del P.U.T. dell’area Sorrentina-Amalfitana, ovvero, di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado e, in ambito del P.R.G. vigente, nella zona territoriale “E” , inquadrata come “agricola” nella quale, a ben leggere i dettami della Legge 35/87, non è concessa la facoltà impropriamente inserita nel P.R.G. di Meta che, alla lettera “f”, prevede: “infrastrutture di mobilità: percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percorsi carrabili, parcheggi … ecc.”
In sintesi: chiarito che il PUT vigente ha valenza paesaggistica, una volta individuata la zonazione del PRG coerentemente alle prescrizioni del PUT, non è più possibile derogare alle disposizioni del PRG. In particolare è la deroga paesaggistica a non essere consentita!!!
Nel caso in discussione i box autorizzati ricadono, come detto, in zona 4 del PUT e in zona E del PRG, ovvero in zona individuata come “agricola”. Tale sotto-destinazione deve necessariamente essere rispettata ai sensi del PUT. L’eventuale deroga alla zonazione del PRG dovrà, necessariamente, seguire l’iter e la procedura di variante al PUT che la legge impone.
Desta perplessità che negli elaborati progettuali dei privati non si faccia mai esplicita menzione alla conformità al PUT e, nelle stesse relazioni tecniche prodotte, tra gli allegati dell’inquadramento territoriale, non è presente la pagina del PUT che riguarda la zona “E” dove si chiarisce cosa sia possibile o meno fare!!!
Infine balza agli occhi il fatto che i permessi di costruire n° 2 e n° 3 di cui si discute sono rilasciati alla CONDIZIONE SPECIALE che vengano perfettamente osservate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n°35/1987. Tale condizione speciale di fatto NON appare osservata!!!
Alla luce di molteplici decisioni del TAR Campania e del Consiglio di Stato (vedi CdS n.2652/2015, TAR Campania n. 177/2014, n. 4617/2013, n. 5641/2013, n. 4598/2013, Corte Costituzionale n. 11/2016, ecc.) ci appare evidente la illegittimità dei permessi di costruire in discussione rilasciati per la realizzazione di box privati, in quanto contrastanti con il PUT che a tutti gli effetti ha valenza paesaggistica e per tale motivo prevale, qualora in contrasto, sulle disposizioni del P.R.G.
Per tali motivi i suddetti parcheggi qualora realizzati sarebbero da ritenersi privi di idonei titoli abilitanti.
In virtù di quanto esposto si chiede
ALLE SS.VV. – CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA – DI ADOTTARE CON URGENZA I PROVVEDIMENTI CHE RITERRANNO NECESSARI IN RELAZIONE AI FATTI DI CUI INNANZI E, NELLE MORE DELLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI, IN VIA DI AUTOTUTELA DI REVOCARE E/O IN SUBORDINE DI SOSPENDERE L’EFFICACIA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE SUMMENZIONATI.
Riservandosi ogni ulteriore azione nelle sedi opportune.