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Sant’Agnello, il Movimento 5 Stelle avvia indagine sul “Villaggio degli Amici dell’Uomo”

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Mov 5 Stelle logoSette Parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato un’interrogazione al Senato (Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06670) per far luce sulla realizzazione di un’opera a Sant’Agnello, il “Villaggio degli Amici dell’Uomo“. Si tratta dei Senatori Puglia, Donno, Moronese, Santangelo, Castaldi, Paglini, Giarrusso che hanno scritto ai Ministri dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, a quello dei Beni e delle attività Culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti.

villaggio del caneScrivono i Senatori: “… Il Comune di Sant’Agnello ha rilasciato alla fondazione “Villaggio degli Amici dell’Uomo“, con sede a Sorrento in viale Nizza 62, nella persona del legale rappresentante, avvocato Mariano de Cesare, permesso di costruire non oneroso per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una struttura di accoglienza per cani e gatti randagi su parte di un fondo agricolo, di proprietà dell’imprenditore Agostino Gargiulo, ubicato in via Nastro D’Argento (località Cepano) distinto in catasto al foglio 11 particelle nn. 137, 182 e 184. Il fondo è qualificato dallo strumento urbanistico comunale come zona agricola (E4)”. Secondo gli interroganti “tale provvedimento (permesso a costruire n.9/15 pratica edilizia n.3843/2014), che consente di edificare su parte di un fondo agricolo, presenta alcune criticità in relazione alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e paesaggistica. Va infatti evidenziato che la fondazione “Villaggio degli Amici dell’Uomo” risulta essere comodataria del fondo avendolo ricevuto, dal proprietario, Gargiulo Agostino, in comodato gratuito per 15 anni, così come si legge nel protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Sant’Agnello, nella persona del sindaco Pietro Sagristani, e la fondazione stessa.

Il primo aspetto critico concerne l’esistenza della legittimazione a richiedere una concessione edilizia, in capo al comodatario di un immobile; il comodato, generalmente, è un contratto a titolo gratuito, spesso precario, con il quale “un parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta” (art.1803 del codice civile). Alla stregua di quanto detto, militano nel senso dell’assenza in capo al comodatario di un titolo legittimante alla richiesta di concessione edilizia più argomenti: a) la detenzione del comodatario, è inquadrabile nelle detenzioni qualificate previste dal combinato disposto di cui agli artt.1140, comma 2, e 1168, comma 2, del codice civile; per cui, tale situazione, ancorché tutelata dall’ordinamento giuridico, non appare idonea a conferire al comodatario il diritto a vedersi rilasciato alcun titolo concessorio ovvero autorizzatorio; b) l’assenza dell’obbligo di osservare particolari forme per la stipula del contratto (non è prescritto l’onere della forma scritta) e la durata, di regola breve, dei contratti di comodato, anche tenendo presente che il comodante può, a sua richiesta, far cessare il contratto, in caso di semplice sopravvenienza di un suo urgente ed imprevisto bisogno, anche non grave, conferisce al contratto una precarietà, che contrasta con la pianificazione che, normalmente, è alla base delle valutazioni in materia di concessioni edilizie; c) la concessione in comodato di fondo rustico non può essere qualificata come contratto agrario, la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui.

Per completezza, poiché, ai sensi dell’art. 1809 del codice civile, il comodatario è tenuto all’obbligo della restituzione in favore del comodante dello stesso bene ricevuto, non può escludersi che, ove dovesse verificarsi tale necessità, possa inoltrare richiesta di concessione edilizia soltanto ed esclusivamente per effettuare eventuali opere di straordinaria manutenzione sul bene oggetto del comodato (art. 1808 del codice civile) al fine di restituire il bene nello stesso stato in cui era al momento della consegna; sembrerebbe, dunque, illegittima la concessione edilizia rilasciata alla fondazione “Villaggio degli Amici dell’Uomo”, perché semplice comodataria di fondo altrui;

considerato inoltre che:

la penisola Sorrentina è munita di un piano urbanistico territoriale (PUT), approvato dalla Regione Campania con la legge n. 35 del 1987, che detta regole precise ed inderogabili sull’uso dei suoli. I giudici amministrativi hanno più volte ribadito che le disposizioni del PUT non sono derogabili e, recentemente, è stata la Corte costituzionale, con la decisione n.11/2016, a confermare questa posizione: nell’annullare, in parte, le norme della legge regionale Campania n. 15 del 2001, ha chiarito che norme in materia urbanistica non possono mai modificare norme poste a tutela del paesaggio;

la zona territoriale 4 del PUT, nella quale si trova il fondo, può essere scorporata, come previsto dall’art.17 della legge regionale n. 35 del 1987, in 4 sottozone, restando però fermo il principio che alla sottozona prescelta vanno comunque applicate le previsioni del piano territoriale indicate per ciascuna zona;

nelle aree qualificate come agricole, il PUT non prevede la possibilità di realizzare costruzioni che non siano in qualche modo connesse alla conduzione dei fondi: conseguentemente, nelle aree individuate come agricole è possibile, in astratto, realizzare case rurali, porcilaie e stalle non certamente strutture destinate a ricovero di cani e gatti, come quelle in corso di edificazione in via Nastro D’Argento;

pertanto, a giudizio degli interroganti, la concessione edilizia sembra essere illegittima, anche perché interessa un’area agricola e consente la realizzazione di una struttura di forte impatto ambientale, giacché la costruzione è visibile salendo lungo la strada pubblica, sia da valle che da monte, essendo collocata nel mezzo di una curva a U,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, con iniziative di competenza, presso l’ente coinvolto, affinché vengano verificate la correttezza dell’operato del Comune di Sant’Agnello e la regolarità delle procedure di concessione edilizia, nonché le ragioni per cui il Comune abbia completamente ignorato la disciplina in materia paesaggistica, la cui inderogabilità, per esigenze di mera urbanistica, è stata recentissimamente sancita dalla Corte costituzionale;

se non intendano verificare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, la correttezza dell’operato della competente Sovrintendenza alle belle arti e paesaggio, che, a giudizio degli interroganti inspiegabilmente, ha dato parere favorevole alla realizzazione dell’opera descritta, affermando che l’impatto visivo sia limitato, quando la struttura, ancor prima di essere ultimata, è visibile da tutte le zone antistanti.

Un commento

  • maresca antonio

    Si devono vergognare i 5 stelle….
    chi sa come per la prima volta in penisola c e la volontà di aiutare i cani abbandonati

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