Massalubrense

Massa Lubrense, il TAR dice no al Porto a Marina Lobra

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marina della lobraMASSA LUBRENSE – La sentenza della 7° Sezione del TAR della Campania riguarda la riunione dei giudizi presentati da Gargiulo Michele e da “da Michele di Gargiulo Michele e C” in persona della Sig.ra Filomena Celentano, di Meo Liberato, della Pro Loco di Massa Lubrense, di Amoruso Antonio e altri rimette in discussione la realizzazione del Porto a Marina della Lobra infliggendo un duro colpo all’Amministrazione Comunale e a tutti gli altri Enti coinvolti nell’intervento, ivi inclusa la Società Marina della Lobra Srl, da anni ormai al centro di uno spinoso contenzioso che, oltre ai privati, vede in campo il mondo ambientalista con il WWF Italia, O.N.L.U.S. ONG.

Tutti gli atti autorizzatori e quelli relativi alla conferenza dei servizi con cui è stata approvata la realizzazione dell’opera sono stati vanificati dal Tribunale Amministrativo. La vicenda risale all’oramai lontano 2001 quando il Comune di Massa Lubrense prevedeva nel proprio piano triennale (2001-2003) la “ristrutturazione dell’area portuale Marina della Lobra e rimessaggio con sistemazione per la balneazione del litorale Chiaia” per il quale nel 2002 veniva sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune e la Regione Campania per la gestione coordinata delle attività amministrative. All’esito della procedura di project financing nel 2010 la concessione veniva affidata a un’ ATI (Associazione temporanea d’imprese) guidata dalla Sima Srl. I ricorsi dei privati presentati tra il 2012 e il 2013 venivano accolti con le seguenti motivazioni:

“- accoglie l’appello n. 757/2013 e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2011 di approvazione del progetto definitivo e gli atti allo stesso conseguenti.
– accoglie in parte il ricorso in appello n. 7795/2013, nei sensi di cui in motivazione”, ovvero in relazione a quei soli motivi recanti la denuncia di illegittimità del ripetuto provvedimento dirigenziale del 29 dicembre 2011 e del conseguente accordo di programma sotto gli stessi profili già fatti oggetto di denunce dall’Autorità di Bacino”.

Un contenzioso estramente articolato e complesso che il Tribunale così riassume: “Il punto centrale delle querelle, fatto oggetto di denuncia da parte di tutti i soggetti ricorrenti e di contrapposte repliche di quelle resistenti (in particolare Comune e Marina della Lobra), è incentrato sulla legittimità o meno della decisione di operare lo “stralcio” progettuale e di procedere verso la sua attuazione senza un nuovo passaggio per la conferenza dei servizi, all’esito di un confronto con la sola Autorità di bacino. 11.1. Il meditato avviso del Tribunale è nel senso che siffatta decisione, e quindi in primis il provvedimento n. 50 del 2014, che la ha “consacrata”, siano illegittimi.
11.2. La convergenza di ragioni sia formali che sostanziali, che ne fungono da supporto, non lascia altra scelta per quanto frustrante si rilevi, ad essa conseguendone una nuova situazione di stallo in una vicenda che si trascina da troppi anni e che tuttavia, non può evitare di sottolinearsi, vede le (principali) parti pubbliche essenzialmente attente a rivendicare proprie asserite “competenze” (o “primazie” sull’uno o l’altro profilo della composita vicenda) in via meramente formalistica sui compositi profili che la questione pone, nel contempo però obliterando che tutti i canoni legali vanno rispettati all’interno della cornice data, relazionata al fondamentale obbligo di “leale collaborazione” fra Istituzioni, che ha dunque a doversi manifestare in atti e comportamenti conseguenti: il che, se non vuol significare che le posizioni debbano necessariamente coincidere (l’ordinamento prevedendo i rimedi del caso), certamente impone che su di esse ci si confronti -effettivamente ed in lealtà – alla ricerca di una possibile armonizzazione e sintesi dei diversi interessi pubblici (ex art. 97 Cost.) da ciascuna amministrazione tutelati.”

SENTENZA TAR MARINA LOBRA

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