Appalto trasporto scolastico a Sorrento, Antonino Giammarino rimesso in libertà
La notizia l’ha data il diretto interessato postando sul suo profilo facebook l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame il 4 gennaio 2016 ha annullato il provvedimento restrittivo della libertà che, il 18 dicembre 2015, l’aveva costretto alla detenzione domiciliare. Antonino Giammarino, dirigente del Comune di Sorrento indagato per una presunta manipolazione del bando per l’appalto del trasporto scolastico del 2012 (gara vinta dalla Cooperativa Tasso amministrata da Alfonso Ronca e rappresentata legalmente dalla signora Giovanna Cacace, entrambi destinatari di analogo provvedimento, ma che hanno ottenuto in anticipo la revoca dei domiciliari) torna in libertà e si prepara ad affrontare il procedimento giudiziario che l’ha visto coinvolto a seguito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza per conto della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.
La notizia è stata ovviamente accolta con soddisfazione in Città e dai tanti conoscenti e amici di Giammarino che, recuperando lo stato di libertà, vede venir meno il presupposto per il quale risultava essere stato sospeso (come previsto dalla legge) dal ruolo di dipendente nonchè da quello dirigenziale per quanto concerne le specifiche accuse mossegli dall’Autorità Giudiziaria. In queste ore si registrano una serie di commenti, ma si pongono altrettanti problemi, sull’accaduto e sulla bontà stessa dell’inchiesta della Procura e dei capi d’accusa mossi a carico degli indagati. Ad ogni buon fine è quindi necessario puntualizzare alcuni aspetti salienti di questa vicenda che, è ovviamente auspicio generale, possa risolversi nell’accertamento dell’insussistenza di colpe e di responsabilità a carico di tutti e tre gli attuali indagati.
Per coloro che hanno scritto e commentato che a seguito di tali ordinanze si sta sgonfiando il caso che tanto scalpore ha suscitato in Città e nell’opinione pubblica, ma soprattutto per quanti hanno giustamente manifestato stupore per questa vicenda che, sembre stando alle cronache, sembra sfumare nel nulla, è necessario soffermarsi su alcuni aspetti tecnico-legali e amministrativi che non possono essere trascurati e che hanno un proprio peso nell’iter giudiziario, ma anche comunale come cercheremo di capire avvalendoci anche di qualche parere legale.
In primis il valore dell’ordinanza che dispone l’annullamento del provvedimento restrittivo della libertà. Tale atto, previsto nell’ordinamento giudiziario penale, costituisce un passaggio quasi obbligato in un qualsiasi procedimento giudiziario che comporti l’adozione di misure cautelari ai danni degli indagati i quali, entro precisi tempi e direttamente o per tramite il proprio legale, possono produrre istanza di scarcerazione al Riesame a seguito dell’avvenuto interrogatorio di garanzia, anch’esso un istituto obbligato e molto delicato per i futuri sviluppi processuali. Essendo la libertà personale un bene costituzionalmente garantito e superiore a qualsiasi altro, è evidente che il ricorso a misure cautelari deve essere giustificato ed è adottato, su richiesta del PM, dal Gip che, evidentemente, ne condivide la necessità nelle forme previste dal codice penale e sulla base di una conoscenza dei fatti sicuramente più circostanziata rispetto ai diritti interessati e del loro stesso legale di fiducia. E’ implicito quindi che si tratta di misure straordinarie e adottate per il tempo strettamente necessario per venire a capo dell’esigenze accusatorie. Una volta chiarite le posizioni, cioè dopo l’udienza preliminare, segue la richiesta di annullamento o di modifica dell’ordinanza a seconda degli interessi difensivi. Il Tribunale del Riesame, come si evince dall’atto che lo stesso Giammarino ha reso pubblico, può accogliere o respingere la richiesta (nel secondo caso si aggrava la posizione giudiziaria dell’indagato) senza però fornire spiegazioni sulla decisione, come si legge appunto nell’ordinanza che pubblichiamo.
Ci dilunghiamo sull’argomento per soddisfare la legittima curiosità dei nostri lettori riportando il commento dell’avv. Alessandra Concas che appare esaustivo della problematica: “…Insomma quando va bene, sebbene vi sia qualche illuminata eccezione, il Tribunale del Riesame annulla l’ordinanza per insussistenza delle esigenze, quasi mai per insussistenza dei gravi indizi. Ciò non dipende affatto dalla frequente fondatezza della tesi d’accusa, bensì principalmente da due fattori pratici: l’esame degli atti, quasi sempre insieme ad altre decine di casi, tutti da decidere in tempi brevissimi, è inevitabilmente sommario, il che induce i giudici ad esser attenti nel giudicare la consistenza della tesi d’accusa (che concretamente, in tal modo, beneficia di una sorta di anomala presunzione di colpevolezza); limitandosi a escludere le esigenze cautelari, si perviene ugualmente alla scarcerazione senza però sconfessare le indagini e i colleghi che hanno rispettivamente chiesto ed emesso l’ordinanza custodiale“.
Ora veniamo all’aspetto amministrativo, sorto nella discussione in Consiglio Comunale e, per bocca del Sindaco, rinviato a dopo le festività natalizie in attesa di conoscere gli sviluppi del caso e non incombendo, stante il periodo di sospensione delle lezioni, l’esigenza di assicurare il servizio di trasporto scolastico che, però, dovrà riprendere dopodomani, cioè il 7 gennaio 2016. La patata bollente rimbalza ora nelle mani dell’Amministrazione o, meglio, del dirigente ad interim nominato dal Sindaco (Ordinanza 421 del 22/12/2015) in sostituzione di Giammarino, il dott. Donato Sarno.
Cerchiamo di capire perchè. L’inchiesta riguarda il presunto “trucco della gara d’appalto” che la Coop Tasso si sarebbe aggiudicata per 5 anni provvedendo quindi a svolgere il relativo servizio. Fino a questo momento non ci sono elementi, oltre a quelli formulati dall’accusa, per ritenere decadute le contestazioni degli inquirenti per cui il dirigente, per la responabilità che ricopre, deve decidere sull’eventuale sospensione dell’affidamento o sul prosieguo del servizio senza tener conto dell’accaduto. In entrambi i casi ci sono problemi di cui tener conto non solo per non pregiudicare lo svolgimento del servizio, ma anche per non ledere tutti gli altri interessi in campo: in primis quelli del Comune, quindi della stessa Coop Tasso e anche di terzi che, in mancanza di provvedimenti cautelativi adottati dall’Ente, non potrebbero aggiudicarsi il servizio al posto della Tasso che invece continuerebbe a svolgerlo e il Comune a pagarlo come se nulla fosse accaduto.
Alla luce delle ordinanze di annullamento dei provvedimenti cautelari a carico di tutti e tre gli indagati, può il dott. Sarno lasciare tutto così com’era prima dell’intervento della Magistratura assumendosi la responsabilità di contraddire l’impianto accusatorio della Procura in mancanza di elementi oggettivi di non colpevolezza? Il problema resta e per il Sindaco Giuseppe Cuomo non è di scarsa rilevanza, soprattutto se Sarno dovesse optare per la sospensione dell’affidamento alla Tasso costringendo la Giunta a immediatamente attivarsi per garantire comunque il servizio di trasporto agli alunni delle scuole. Siamo di fronte a un classico esempio dell’esercizio autonomo della funzione amministrativa in capo ai dirigenti pubblici, troppo spesso “bracci armati” della politica dalla quale dipendono, anche se il loro operato dev’essere indipendente e quindi di garanzia per la pubblica amministrazione.