Meta

Meta, giù le opere abusive del “Giosuè a Mare”, l’ha stabilito il Tar Campania

Stampa
Hotel Giosuè a mare
Hotel Giosuè a mare

META – Arriva la sentenza del TAR Campania (settima sezione, presidente Alessandro Pagano) che respinge il ricorso presentato dalla signora Romano Filomena difesa dall’avv. Paola Astarita nei confronti del Comune di Meta, difeso dagli avvocati Jhonny Pollio e Anna Iaccarino, con la quale veniva impugnata l’ordinanza del settore urbanistica che intimava la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi nell’albergo Giosuè a Mare. Per la cronaca si tratta di cinque nuove camere a servizio dell’albergo di cui due ricavate da un locale preesistente  adibito a lavanderia, di muretti di mt 1,oo a delimitazione degli spazi antistanti le camere e di una tettoia di mtq 10 a protezione dell’impianto di condizionamento. Potrebbe trattarsi di un’ordinaria vicenda amministrativa legata all’abusivismo edilizio, ma tanto ordinaria la storia non lo è visto che la ricorrente, la signora Romano, è la mamma dell’attuale sindaco di Meta Giuseppe Tito, anch’egli socio in quota parte della società che gestisce l’albergo oltre che comproprietario dell’immobile. La vicenda amministrativa e giudiziaria, puntualmente ricostruita nella sentenza, si conclude con un’articolata motivazione delle ragioni per cui il ricorso presentato dalla Romano avverso la demolizione non è accoglibile per cui si dovrà procedere a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione a suo tempo emessa dal Comune. Si legge, tra l’altro, nel dispositivo che “…il 18 giugno 2014 il Comune resistente ha depositato documenti (provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria), mentre il 23 giugno 2014 la parte ricorrente ha presentato memoria difensiva con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso, evidenziando che lo stesso Comune con il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria aveva qualificato gli interventi di cui è causa come interventi di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 luglio 2014. In via preliminare va affrontata la questione di improcedibilità sollevata dalla resistente amministrazione, sulla base del rilievo dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità (poi rigettata, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 18 giugno 2014). La stessa non può trovare accoglimento.

Ed invero secondo l’orientamento giurisprudenziale di recente seguito dalla Sezione la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità determina la mera sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione che si consolida e riacquista efficacia a seguito del rigetto tacito – per formarsi del silenzio rigetto al decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ex art. 36 D.P.R. 380/01 – ovvero, come nell’ipotesi di specie, espresso, sull’istanza medesima, senza che all’occorrenza sia necessaria l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, VII, 28.10.2013, n. 4508 secondo cui “L’inutile decorso del prescritto termine comporta dunque, inesorabilmente, la reiezione dell’istanza del privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 13.12. 2011, n. 5759) e in mancanza di impugnativa del silenzio provvedimentale ovvero della prova di tale reazione processuale, l’atto tacito di rigetto della domanda di sanatoria si consolida e diviene inoppugnabile, con conseguente piena riespansione dell’efficacia dell’ingiunzione di demolizione, non occorrendo in alcun modo a tali effetti la reiterazione comunale dell’ordine demolitorio (cfr T.A.R. Campania, Napoli, III, 7.11.2011, n. 5157)).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*