Sono Tito e me ne vanto: io non bivacchio…e tu?
META – Ora non è detto che ci si voglia accanire sui contenuti delle “ordinanze sindacali” emesse dal Sindaco Giuseppe Tito, ma anche l’ironia (ahimè legittima) con cui l’opposizione di Antonella Viggiano ha accolto l’ultimo provvedimento del primo cittadino non può esaurirsi solo nell’additare al pubblico ludibrio i pur macroscopici errori ortografici contenuti nel provvedimento che fa divieto di organizzare i falò in spiaggia dal 14 al 16 agosto. Procediamo però con ordine.
Accortosi degli errori ortografici il Sindaco, o chi per lui, avrebbe dovuto immediatamente provvedere a correggerli (ci vuole un minuto) e a ripubblicare l’atto sul sito web mettendo così fine alla generale presa in giro che, grazie ai social, continua a propagarsi e a moltiplicare i sorrisi. Probabilmente il “bivacchio” deriva dall’unione di due verbi che forse hanno ispirato Tito: bivaccare e vivacchiare. Per riassumere è nato il bivacchio, sostantivo di bivacchiare. Veniamo però all’aspetto più serio della questione, quello su cui nè l’Opposizione ridens ne la Stampa eclatans si sono soffermati a riflettere, almeno fino a questo momento. Il “potere di ordinanza” conferito dalla legge al Sindaco è una cosa seria e va esercitato nei casi e nei limiti, ma soprattutto nelle forme previste dalla legge. Perchè?
Abbiamo approfondito la questione rilevando che: “Tutti gli interventi in materia di sicurezza pubblica – nella duplice versione della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana – attengono a funzioni di marcata e segnalata rilevanza statale. Il Prefetto, inoltre, deve poter predisporre le misure idonee a garantire l’efficace attuazione delle ordinanze sindacali in subiecta materia, a prescindere dal fatto che esse siano ordinanze normali, ordinanze necessitate piuttosto che ordinanze contingibili ed urgenti. Il Prefetto, infine, deve poter apprezzare preventivamente le conseguenze che scaturiscono dall’adozione delle ordinanze de quibus sui territorî limitrofi a quello interessato dalla materiale adozione del provvedimento. Ciò al fine di eventualmente convocare l’apposita conferenza cui evocare non solo i rappresentanti delle istituzioni, ma anche dei corpi sociali intermedî e dei portatori di interessi comunque coinvolti nell’azione di profilassi sociale intrapresa“.
Nella fattispecie Tito ha provveduto a trasmettere preventivamente l’Ordinanza N°69 dell’11/08/2014 al Prefetto? In secondo luogo il testo dell’atto, di cui non bisgona dimenticare il valore assolutamente straordinario che assume, è assolutamente carente di alcuni elementi fondamentali, ivi inclusi i corretti e completi riferimenti legislativi circostanza per la quale l’atto è di per sè imperfetto, contestabile e impugnabile. Inoltre è carente di una componente essenziale, quella relativa alla “componente sanzionataria“: cioè qual è la pena per i trasgressori? Infine com’è possibile vietare specificamente qualcosa per tre giorni l’anno visto che è ordinariamente vietato fare la stessa cosa (accendere fuochi) in aree pubbliche durante il resto dell’anno? Per quanto concerne il “divieto di bivacchio” il Sindaco deve spiegare esattamente di che cosa si tratta: almeno per consentire alle Autorità incaricate di far rispettare l’ordinanza che cosa devono punire e soprattutto come. Buon bivacchio!