Le preoccupazioni del WWF sul megaparcheggio a Meta
META – Nel cuore del centro storico, in un vicolo dove a malapena passa un auto, innanzi alla chiesetta del ‘600 e circondato da fabbricati storici risalenti al ‘700 ma anche al ‘500, rischia di sorgere un megaparcheggio su tre livelli che prenderà il posto del fondo agricolo esistente dove insistono, tra l’altro, pregevoli alberature di noci, piante quest’ultime che di sicuro non potranno mai essere ripiantate su quel velo di terreno previsto nella copertura del parcheggio. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05390/2013 Reg. Prov. Coll. del 12/11/2013, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, contro Gemar S.p.a. rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Starace, dando il via libera all’opera di realizzazione del mega parcheggio.
In allarme assieme al WWF, anche cittadini e residenti che, tra mura e volte, stretti vicoli e giardini alberati, da decenni apprezzano la tranquillità e la dimensione ancora a misura d’uomo di uno degli angoli più suggestivi di Meta.
E’ anche vero che rispetto al progetto iniziale del 2004 e a quello successivo del 2008, grazie a rilievi ed opposizioni dei residenti della zona, si realizzerà un parcheggio quantomeno totalmente pubblico, evitando l’ennesima quanto ormai inutile costruzione di box privati, ma ciò nondimeno preoccupano le dimensioni spropositate dell’opera a farsi che rischia di portare nuovo traffico ed inquinamento atmosferico nel pieno centro storico del paese.
L’intera opera, che prevede quasi 300 posti auto (!!!), ci appare infatti eccessiva e resta da comprendere quale sia la reale convenienza per l’amministrazione comunale anche sotto il profilo economico dal momento che, per quanto è dato di conoscere, parrebbe che alla ditta costruttrice GEMAR resterà la proprietà e gestione di tutti e tre i piani dal parcheggio. Tuttavia a ben leggere la recente sentenza emergono dati discordanti e non chiari riferimenti ad “atti di pianificazione” successivi al PRG, per cui, per poterne comprendere appieno la portata e la valenza, è indispensabile analizzare il contenuto dell’atto istruttorio redatto dal funzionario responsabile comunale che, come si legge nella sentenza, ne costituisce l’unico presupposto.”