Boxlandia, appello del WWF al Presidente Napolitano
PIANO DI SORRENTO – Su boxlandia il WWF della Penisola Sorrentina chiama in causa il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “Confidiamo nella Sua sensibilità certo che vorrà prendere le iniziative che riterrà opportune ad evitare che la distruzione dei giardini della Costiera Sorrentina, soprattutto in prossimità dei nuclei storici, venga completata!!!” E’ storia ormai nota come nel comune di Piano di Sorrento l’Ufficio Tecnico abbia proceduto a rilasciare molteplici permessi a costruire finalizzati alla realizzazione di parcheggi interrati privati, ponendosi come “leader” di una violenta e pericolosa politica di cementificazione urbana. E’ indiscutibile come tali opere stiano apportando gravi e irreversibili modifiche al paesaggio e alla geografia dei luoghi dell’intera penisola sorrentina e, inoltre, appare oggi chiaro, oltre alla distruzione di giardini e storici agrumeti, come esse non stiano affatto concorrendo a risolvere il problema del traffico e dell’inquinamento dell’aria che invece appare peggiorato…
Recentemente con sentenza n.4997, del 6 dicembre 2012, il TAR Campania VIIa sezione, accogliendo il ricorso proposto da tale Michele Mastellone, ha riconosciuto la possibilità di realizzare parcheggi interrati da vendere in regime di pertinenza anche nell’ambito della zona “A” del PRG e, dunque, della zona 2 del PUT. Tale sentenza consentirebbe di distruggere altri 1000 metri quadri di un fondo agricolo proprio nel cuore del tessuto storico di Mortora a Piano di Sorrento, posto tra la Chiesa dell’Assunta (gioiello del barocco del 1580) e Villa Romano (edificio di interesse archeologico).
“La decisione, non condivisibile, appare grave in quanto rischia di creare un pericoloso precedente ed aprire le porte alla possibilità di ulteriori devastanti interventi in ogni luogo ed in ogni dove – dichiara Claudio d’Esposito Presidente del WWF Penisola Sorrentina – infatti, proprio sulla scia di questa prima decisione, c’è n’è stata una successiva dello stesso tenore e, dunque, vi è fondato timore per la futura tutela dei nostri giardini e dei nuclei storici di Piano di Sorrento o di altri comuni costieri. Pertanto il WWF Penisola Sorrentina ha invitato l’Avvocatura dello Stato, il Soprintendente ai Beni Culturali ed Architettonici e il Ministro dei Beni Culturali a proporre appello avverso la sentenza n.4997/12, perché, nell’ipotesi del parcheggio interrato nel giardino prospiciente la cinquecentesca Chiesa dell’Assunta a Mortora, non era possibile, in presenza di una sentenza del TAR (la n.931/08) non modificata in appello e, quindi, provvisoriamente esecutiva né duplicare la procedura né tantomeno proporre un ulteriore ricorso. Il che senza neppure fosse rilevata l’esistenza di un parallelo procedimento innanzi al CdS.”
“E per altro – continua il WWF – il ricorso che ha originato la sentenza n.4997/12 era inammissibile ed infondato perché non si era verificato, nelle more, alcun fatto nuovo, come la eventuale modifica della legge regionale 35/87, che giustificasse la riproposizione della procedura!!! Inoltre per quanto riguarda la sottozona A neppure l’art.31 delle NTA di Piano di Sorrento, introdotto con delibera consiliare 4/08, prevede la possibilità di interventi diversi da quelli conservativi in assenza di piano attuativo!!! La decisione 4997/12 va impugnata perché violando il disposto dell’art.17 l.r. 35/87 afferma un principio giuridico errato ed ovvero che in zona A, in assenza di piano attuativo, siano possibili interventi diversi da quelli meramente conservativi.”
Il fatto ha avuto notevole eco sulla stampa locale e nazionale, con un dettagliato articolo apparso sul Corriere del Mezzogiorno e, di recente, sul Venerdì di Repubblica.
Il Presidente del WWF Penisola Sorrentina conclude la dettagliata e complessa nota scrivendo: “Confido che, tenuto conto dei tempi brevi, gli Organi in epigrafe agiscano tempestivamente per impugnare una decisione sbagliata e pericolosa per la tutela del fragile e prezioso territorio dell’intera penisola sorrentina.”
Di seguito stralcio della nota WWF:
… in precedenza lo stesso TAR Campania, la stessa sezione (la VIIa), sia pure in diversa composizione, relativamente ad analogo o identico intervento nello stesso fondo del sig.Michele Mastellone, con sentenza n.931/08 aveva escluso categoricamente che fosse possibile in zona 2 del PUT realizzare parcheggi interrati!!!
Come si vede due sentenze con la stessa problematica, con gli stessi protagonisti ma di tenore diametralmente opposto. Ma la vicenda è talmente singolare che necessita raccontarla per intero.
In data 5 settembre 2005 tale Michele Mastellone presenta al Comune di Piano di Sorrento istanza per realizzare un parcheggio interrato pertinenziale ai sensi dell’art.6 della legge regionale 19/01 in zona 2 del PUT e zona A del PRG.
In breve l’intervento è previsto proprio a fianco della cinquecentesca Chiesa di Mortora, a 20 metri dal Palazzo Romano vincolato ex lege 1089/39 e nell’ambito del centro storico di Mortora contrassegnato da edifici di varie epoca dal 500 all’800.
Nelle more dell’esame della pratica da parte della CECI il Mastellone, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.1 l.431/85, decorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’Amministrazione avesse dato alla stessa riscontro, chiede, in surroga, alla Soprintendenza BB.AA. di Napoli il rilascio del N.O. paesaggistico.
La Soprintendenza denega l’autorizzazione paesaggistica ed il Mastellone propone ricorso al TAR che, assegnato alla VIIa sezione, è rigettato con sentenza n.931 del 30 gennaio 2008 sul presupposto che l’intervento richiesto (parcheggio pertinenziale interrato) non è compatibile con la normativa della zona 2 del PUT.
Argomenta la VII sezione che l’intervento, ricadendo nella zona territoriale 2 del P.U.T. dell’area sorrentino – amalfitana (Tutela degli insediamenti antichi accentrati), “non è proponibile se l’area è inquadrata nell’ambito della sotto zona “A” nella quale fino alla redazione dei piani attuativi, sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e di consolidamento statico”.
Parimenti “anche se si ricadesse in una zona di rispetto ambientale quale prevista sempre all’interno della zona territoriale 2 del P.U.T. (come affermato in ricorso, sia pur senza trarne particolari conseguenze), la situazione non muta, in quanto nella stessa sono consentiti solo interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’obbligo, di attrezzature d’interesse comune e d’impianti sportivi, (essi soli) pur nel rispetto delle caratteristiche ambientali e qualora non interferissero con le visuali prospettiche d’osservazione degli insediamenti antichi.”
Tale decisione del TAR, da informazioni assunte, pare sia stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato senza che ad oggi lo stesso si sia pronunziato.
Ma è proprio quanto si verifica dopo il deposito della decisione del TAR 931 del 30 gennaio 2008 (pubblicata il 25 febbraio 2008) a suscitare maggiori perplessità!!!
A fronte di una sentenza che perentoriamente nega la tipologia d’intervento proposta sarebbe stato doveroso, e direi d’obbligo per la P.A., rispettarne il contenuto nelle more ed, eventualmente, in caso di appello attenderne l’esito. Non pare sia stata questa la strada scelta.
Il 9 aprile 2008 il Consiglio Comunale approva con la Delibera n.4 modifiche alle norme di attuazione al PRG e, in particolare, all’art.31, con la quale prevede la possibilità di realizzare box anche nelle zone 2 del PUT, in palese contrasto con quanto i giudici amministrativi avevano precisato solo due mesi prima.
In ogni caso, nonostante l’esistenza di una sentenza sfavorevole alla tipologia d’intervento richiesta, in data 5 dicembre 2008, il Mastellone presentava nuovamente il progetto per realizzare il parcheggio interrato (ignoro se il progetto sia del tutto o in parte diverso, di sicuro è eguale la tipologia d’intervento: parcheggio interrato), sempre sulla stessa area, ed in data 18 dicembre 2008 il Comune emetteva il decreto di rimozione del vincolo annullato, poi, dalla Soprintendenza in sede di esame di legittimità ex art.1 l.431/85.
Ed a questo punto vi è un primo rilievo da fare:
Come è stato possibile in un tempo così breve istruire la pratica ed emettere il decreto di rimozione del vincolo e come è stato possibile che il Comune abbia ignorato l’esistenza di una sentenza del TAR che perentoriamente escludeva la possibilità di realizzare parcheggi interrati pertinenziali in zona 2 del PUT???
Ma la vicenda continua:
Il Mastellone produceva nuovamente ricorso al TAR che rigettava l’istanza sospensiva accolta, invece, dal Consiglio di Stato in fase di appello.
Con sentenza 4997 del 6.12.2012 la stessa Sezione del TAR (VIIa), in composizione diversa da quella che aveva rigettato il ricorso nel 2008, ha accolto il ricorso successivo affermando che “Il Comune di Piano di Sorrento si è avvalso della possibilità, concessa dall’art.17 l.r. 35/87 integrando l’art. 31 delle N.T.A ed includendovi la facoltà nelle aree inedificate che i piani di recupero non destineranno ad integrazione degli spazi pedonali o ad attrezzature e servizi pubblici … di realizzarvi parcheggi interrati sottostanti aree giardinate se la copertura di terreno al di sopra del solaio del parcheggio risulta di spessore non inferiore a m. 1,50 …”… “Quindi, con tale prescrizione, conformemente al P.U.T. (che nella Zona Territoriale 2 non impone un vincolo di inedificabilità assoluta – cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 4801 del 21.7.2010), è stata legittimamente riconosciuta la possibilità di realizzare parcheggi interrati, purché aventi una copertura di terreno, al di sopra del solaio, di spessore di almeno m. 1,50; condizione, questa, che risulta rispettata dal progetto di cui qui si discute.”
La decisione, come è facile argomentare, è concettualmente errata.
Infatti se è pur vero che l’art.17 consente di articolare la zona territoriale 2 in due sottozone di cui una, la A, di inedificabilità assoluta, e l’altra, la B (cosiddetta di rispetto ambientale), destinata a taluni interventi pubblici, non consente, però, ai Comuni, una volta operata la scelta, di derogare dalle previsioni che lo stesso articolo 17 detta per la sottozona A e per la sottozona B!!!
E tantomeno è possibile derogare alle previsioni che l’art.17 fissa per le due sottozone, A e B, con una norma di attuazione!!!
Preliminarmente va rilevato che il TAR non ha letto attentamente né l’art.31 delle NTA del Comune di Piano di Sorrento né tantomeno la sentenza del Consiglio di Stato n.4801/10 che richiama non propriamente a proposito perché tale decisione è di tenore del tutto opposto alla sentenza adottata dal TAR Campania.
L’art.31 delle NTA di Piano di Sorrento, comunque, subordina gli interventi in zona A, esclusi quelli meramente conservativi alla redazione di un piano particolareggiato e la decisione del Consiglio di Stato, sia pur relativo alla possibile articolazione nei piani regolatori comunali della zona territoriale 4 precisa che “l’art. 17 della più volte richiamata legge regionale n. 35 impone l’applicazione, in tale zona, della disciplina dettata per la zona territoriale 2.
La stessa legge regionale prevede che le aree ricadenti in tale zona territoriale debbano essere classificate, nei piani regolatori generali, come zone “A”; in tali zone sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico; ulteriori interventi sono consentiti solo previa redazione, obbligatoria, di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo.”
Esattamente il contrario della interpretazione fornita dal TAR Campania.
Il principio affermato dal Supremo Organo della Giustizia Amministrativa è nel senso che ai Comuni dell’area Sorrentino Amalfitana è consentito articolare in due sottozone, A o B, la zona territoriale 2 ma, operata tale scelta, vanno applicate le disposizioni che l’art.17 del PUT prevede per l’una e l’altra sottozona:
Ovvero nessun intervento salvo quelli meramente conservativi in zona A e solo interventi pubblici in zona B o di rispetto ambientale.
Va fatto notare che se pure il modificato art.31 delle Norme di Attuazione dovesse interpretarsi nel senso scelto dal TAR come potrebbe mai un atto del genere consentire interventi con modalità non previste dal Piano Paesistico della Costiera Sorrentino-Amalfitano che è uno strumento di programmazione urbanistica sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale??? La modifica delle norme di attuazione operata dal Comune di Piano di Sorrento con la Delibera n.4/08 non potrebbe mai avere la valenza di una variante al P.R.G. perché quello adottato dal Comune è un atto consiliare che non ha seguito l’iter previsto dall’art. 24 della L.R. 16/04. Ovvero: non è stato mai pubblicato, non sono stati aperti i termini per le osservazioni e, quindi, conseguentemente non ha seguito le corrette procedure dell’approvazione da parte dell’ente Provincia come previsto dalla legge.
Per questi motivi la decisione del TAR in oggetto lascia oltremodo perplessi!!!
Ed ancor maggiore è la perplessità se si presta attenzione alla circostanza che proprio la VIIa sezione, con decisione n.17333 del 2010 (Ciampa Cesare c/ Soprintendenza e Comune di Piano di Sorrento), aveva affermato “la indiscussa sussistenza per le zone A (quale è quella in cui ricade l’area interessata dal progettato intervento di parcheggio pertinenziale) di un vincolo formale legato alla previa redazione di un piano particolareggiato … restando preclusa fino alla redazione di tale strumento ogni attività edilizia ad eccezione di quella manutentiva”!!!