Campania,  Italia,  Massalubrense,  Meta,  Napoli,  Piano di Sorrento,  Sant'Agnello,  Sorrento,  Vico Equense

Lavoro, dall’1 gennaio 2013 è di scena l’ASpI

Stampa

Ringraziamo la CdL Lucia Gargiulo per questo intervento su un tema molto concreto che interessa il mondo del lavoro e che riguarda la nuova disciplina in materia di “disoccupazione” a partire dall’1 gennaio 2013.

Lucia Gargiulo

di Lucia Gargiulo*

Dal 1° gennaio 2013 entra in scena un nuovo ammortizzatore sociale che si chiamerà:  ASpI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego). Avranno diritto di accedere all’ASpI, come avviene oggi per l’indennità di disoccupazione, tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato anche un rapporto di lavoro subordinato, con la sola esclusione dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato e degli operai agricoli (che fruiscono di un diverso strumento di sostegno sociale). Per godere dell’Aspi sarà ancora necessaria la perdita involontaria dell’occupazione (con esclusione quindi delle ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale) e sarà necessario poter vantare almeno due anni di contributi, di cui almeno uno nei due anni antecedenti la interruzione del rapporto di lavoro… L’unica eccezione alla involontarietà della disoccupazione sarà rappresentata dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro concordata dinnanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, all’udienza fissata a seguito della comunicazione del datore di lavoro in ordine alla intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, (ex art. 7 della Legge n. 604/66). Per quanto concerne la misura dell’indennità, essa sarà parametrata alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni e sarà pari al 75% della retribuzione mensile se inferiore, per il 2013, a 1.180 euro. Per le retribuzioni superiori, l’indennità verrà incrementata per un valore pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile effettiva ed 1.180 euro (valore in vigore per il 2013 e soggetto a modifiche di anno in anno). L’indennità verrà poi decurtata del 15% dopo sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% all’anno di percepimento. L’indennità mensile non potrà comunque superare il massimale annuo di integrazione salariale previsto ex lege e pari, per il 2012, a 1.119,32 euro mensili. La durata dell’ASpI sara 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e a 18 mesi per quelli di età pari o superiore a 55 anni. In caso di lavoro subordinato, il trattamento di disoccupazione potrà rimanere sospeso fino a sei mesi (in caso di reperimento di una fonte di reddito temporanea), superati i quali si perderà definitivamente il diritto all’ASpI. Diversa sarà la disciplina nel caso di inizio di attività lavorativa in forma autonoma; in tale ipotesi, il lavoratore dovrà informarne l’Inps entro un anno dall’inizio dell’attività, specificando il reddito annuo previsto. Il diritto all’ASpI sarà condizionato alla sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità, che potrà essere presentata ai Centri per l’Impiego o direttamente all’Inps.
Per quanto riguarda, il datore di lavoro, la nuova ASpI determinerà un incremento del costo del lavoro. Rispetto agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro in relazione all’indennità di disoccupazione, che per quest’anno sono pari al 1,31%, l’ introduzione dell’ASpI comporterà un aggravio della contribuzione rispetto ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato. Il finanziamento dell’ASpI sarà infatti posto a carico del datore di lavoro tramite l’applicazione, in aggiunta alla aliquota pari al 1,3 % prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, di un’aliquota addizionale del 1,4% per i contratti a termine. Il contributo addizionale non sarà invece dovuto con riferimento agli apprendisti, ai lavoratori stagionali e ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti. Nelle ipotesi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, al datore di lavoro verrà restituito il contributo addizionale del 1,4% versato nelle ultime 6 mensilità. Avrà diritto alla restituzione del contributo addizionale degli ultimi 6 mesi anche nel caso in cui proceda ad assumere con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore. L’aliquota aggiuntiva del 1,4% sarà applicata anche per i lavoratori somministrati a tempo determinato, rispetto ai quali opererà però una compensazione di pari misura sulla già vigente aliquota del 4%, la quale sarà dunque ridotta al 2,6%. Tali modalità di contribuzione sostituiranno le aliquote a carico del datore di lavoro per gli attuali strumenti di sostegno del reddito. Sempre al fine di finanziare l’ASpI, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro sarà obbligato a versare una somma pari al 50% del trattamento iniziale di ASpI per ogni anno di anzianità aziendale maturato negli ultimi tre anni. Tale contributo sarà dovuto in relazione ai rapporti di lavoro non solo a tempo indeterminato, ma anche a termine o di apprendistato. Per il triennio 2013-2015, tale contributo non sarà dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro verificatasi in conseguenza di cambi di appalto o del completamento dell’attività e chiusura del cantiere con riferimento al settore edile. Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, dal 1° gennaio non sarà più erogabile, per tutti coloro che hanno maturato  nel 2012, i requisiti previsti dalla norma abrogata dalla riforma del lavoro, ci sarà l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione che prende il nome di “mini ASpI”. Per detta prestazione la domanda di richiesta deve essere fatta esclusivamente per via telematica e presentata nel periodo compreso tra gennaio e e il 2 aprile 2013. La misura prevista per questa prestazione(75% della retribuzione di riferimento, come contemplata dall’art. 2, comma 6 e 7, della Legge di Riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili. Insieme alla erogazione di detta prestazione, si continuerà a beneficiare per gli aventi diritto l’assegno per il  nucleo familiare. Si ricorda che per la Mini ASpI, quando non si riferisce all’anno 2012, sono richieste soltanto 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno e scompare il requisito dei 2 anni di anzianità assicurativa pregressa.

* Componente Consiglio Provinciale Consulenti del Lavoro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*