Sant’Agnello e la crisi: occorre fare chiarezza senza strumentalizzazioni
Nell’eventualità e nell’attesa che il dibattito politico sui fatti di Sant’Agnello e sulla paventata sfiducia al Sindaco e conseguente scioglimento anticipato del consiglio comunale si sviluppi in modo più qualificato e propositivo rispetto rispetto ai tanti “battibecchi“, cerchiamo di ragionare sull’argomento analizzando il problema nella sua complessità. Risale al 1993 la svolta dell’elezione diretta del Sindaco da parte dei cittadini con l’obiettivo dichiarato dal legislatore di assicurare stabilità e governabilità all’amministrazione pubblica, ma anche responsabilità diretta, con l’auspicio di sottrarre il governo della cosa pubblica al gioco perverso dei veti incrociati e dei ricatti della politica, fenomeno che ha segnato gran parte della storia repubblicana dal dopo guerra ad oggi.
Con l’elezione diretta del Sindaco questi diventa una figura centrale nel sistema delle autonomie locali (lo stesso ragionamento vale per le Province) in quanto è il principale responsabile dell’amministrazione sia nella fase della proposta elettorale, sia nella conduzione amministrativa. Elezione diretta significa che all’elettorato si propone un candidato sindaco con un programma e con una lista di candidati al consiglio comunale che, a discrezione del sindaco, potranno ricoprire o meno le funzioni di assessori quali suoi collaboratori nell’esercizio del proprio mandato, lavoro di cui risponde direttamente ai cittadini. Il sindaco si assume cioè la responsabilità di presentare al corpo elettorale, cioè al paese, un progetto e una lista di amministratori che con lui concorreranno alla realizzazione del programma. Col secondo mandato un sindaco presenta il proprio bilancio agli elettori che hanno riposto in lui fiducia e all’intero corpo elettorale. Ciò avviene nell’ambito di una corretta relazione che impone al sindaco di dar conto del proprio operato e di essere giudicato dagli elettori al fine di poter portare a compimento un secondo mandato e con esso i progetti avviati. E nello stesso tempo dando facoltà a suoi “compagni di ventura” di rinnovare o meno il sostegno al sindaco e l’adesione alla lista e al progetto amministrativo! Dopodichè, concluso il secondo mandato, è giusto che il sindaco passi la mano in modo da non diventare un mestierante della politica e quindi esser costretto ad alimentare il circuito del consenso per assicurarsi la propria carriera politico-istituzionale e, perchè no, anche la cura dei propri interessi! Il legislatore per questo ha inteso riconoscere al corpo elettorale una funzione decisiva in termini di giudizio sull’operato del Sindaco e, di riflesso, dei suoi collaboratori (consiglieri e assessori comunali) che correttamente devono esercitare le funzioni attribuitegli dal Sindaco senza perdere di vista lo spirito della legge che li vuole collaboratori del primo cittadino per consentirgli di realizzare il suo programma votato dagli elettori.
Sulla base di questo principio, fatte salve le prerogative che la legge riconosce comunque al consiglio comunale nel far venire meno, su fondate ragioni, la fiducia al sindaco, occorre inquadrare la problematica che sta alla base della crisi amministrativa santanellese, dove il venir meno di questo patto di lealtà tra sindaco e parte della sua squadra pregiudica il corretto esercizio da parte dei cittadini-elettori della facoltà di giudicare l’operato del sindaco, processo che avviene naturalmente solo con le elezioni. Quali sono le funzioni e quindi i poteri che la legge attribuisce al sindaco?
“Secondo l’art. 46 del D. Lgs. n. 267/2000 il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Secondo l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune, rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Secondo l’art. 99 del D. Lgs n. 267/2000 il sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all’apposito albo. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco che l’ha nominato, salvo che non sia confermato dal nuovo sindaco.
Il Sindaco ha inoltre funzioni di ufficiale del Governo e quindi, oltre ad essere organo del Comune è, al contempo, organo locale dello Stato. Quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo.
Le funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo sono disciplinate dall’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000. Secondo tale articolo il sindaco, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell’interno, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile (è ufficiale dello stato civile) e di popolazione (è ufficiale dell’anagrafe) e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale (presiede la commissione elettorale), di leva militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
Inoltre, il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e previa comunicazione al prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Se l’ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
Con tali provvedimenti, in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può anche modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. Nell’ambito delle suddette funzioni, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle stesse. In caso d’inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle medesime funzioni, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento”.
Queste sono le principali funzioni e responsabilità che la legge attribuisce al Sindaco di un piccolo o di un grande Comune e il corretto e puntuale adempimento di queste funzioni costituisce il principale parametro di riferimento per giudicare l’operato del Sindaco sia da parte degli elettori, sia da parte del Consiglio Comunale, sia da parte di terzi fra cui l’autorità prefettizia e di governo, nonchè giudiziaria amministrativa, contabile e penale. E’ chiaro, e sono sacrosante, le prerogative anche di carattere politico in capo al Consiglio comunale nell’ottica dell’equilibrio dei poteri e del corretto esercizio democratico, ma la dialettica politica e finanche lo scontro non possono e non devono prescindere dall’inquadrare il ragionamento in questi ambiti per non pregiudicare, con fini che potrebbero anche rivelarsi strumentali, quello che il legislatore ha inteso tutelare, ovvero la responsabilità nell’esercizio della governabilità dell’ente locale. Diversamente potremmo assistere a qualsivoglia messa in scena politica, comunque motivata, anche da ambizioni e interessi personali e/o terzi, ivi inclusi quelli malavitosi sempre pronti a penetrare i filtri naturali della P.A. allo scopo di instaurare una vera e propria contaminazione ambientale. Laddove infatti dovesso emergere collusioni malavitose, evidenti distorsioni nell’esercizio dei poteri di cui alle legge, addirittura manipolazioni di leggi per assecondare fini contrari al pubblico interesse, allora è evidente che il ricorso alla sfiducia, ancorchè argomentato, diventa salutare per la salvaguardia del pubblico interesse imponendo decisioni drastiche e comunque dolorose per una qualsiasi comunità. Basta guardare a quanto è accaduto in altri Comuni, anche limitrofi, come per esempio Gragnano, dove le gravissime responsabilità dei vertici amministrativi accertate da una Commissione d’accesso hanno condotto il Comune al commissariamento per cause di camorra.
Situazioni gravi che opportunamente sono state sollevate e verificate dall’istituto che la legge prevede ai fini dell’accertamento di gravi irregolarità a carico degli organi dell’Ente, sindaco in testa! Allora se a Sant’Agnello le Opposizioni, quelle della prima ora e quelle frutto di più o meno recenti scissioni interne alla maggioranza, hanno motivo di imputare gravi colpe a a carico del primo cittadino (e a questo punto non si capisce perchè no agli assessori che hanno condiviso con lui oltre i 2/3 della legislatura) per il venir meno dei suoi doveri istituzionali o per essersi reso responsabile di reati o presunti tali, perchè non formalizzano la richiesta di una Commissione d’Accesso preposta a passare ai raggi xl’operato dell’Ente e a stabilire se ricorrono o meno le circostanze per lo scioglimento del Comune e il suo Commissariamento? In questo modo danno anche un senso al voto di approvazione del bilancio 2012 che è un viatico per il prosieguo della legislatura, non già per una sua anticipata interruzione che risulterebbe legalmente incomprensibile all’indomani dell’espressione di un voto favorevole sul bilancio, cioè sull’atto la cui mandata approvazione avrebbe di fatto determinato l’automatico scioglimento del consiglio comunale!
Qui si gioca una partita di trasparenza importante che serve a tutelare tutte le parti in causa sgomberando il campo da equivoci e da pregiudizi che, senza troppi giochi di parole, ascrivono gli eventi odierni all’interesse di gran parte dell’attuale consiglio comunale ad agevolare, attraverso il ricorso alla sfiducia al sindaco sei-sette mesi dalla naturale scadenza della legislatura, il ritorno sulla scena amministrativa dell’ex sindaco di Sant’Agnello il quale, peraltro, non ha mai fatto mistero di perseguire questo intento nè di esercitare un controllo diretto sulla stragrande maggioranza degli attuali consiglieri comunali di Sant’Agnello, di opposizione e di maggioranza. Questo è il nocciolo del problema e l’ampia pubblicistica dei quattro anni e mezzo di amministrazione non fa altro che confermare questa analisi scevra da qualsiasi interesse partigiano perchè la politica intesa come evoluzione induce le persone intelligenti a ragionare sui problemi prescindendo dagli uomini. Solo così è possibile rendere un servizio pubblico e crediamo siano maturi i tempi per chiamare, da parte di tutti, le cose, i fatti e le persone con i loro nomi e cognomi vista anche la crescente disaffezione della gente verso i teatrini della politica pagati con i nostri soldi!
2 commenti
Biagio Longo
Una volta tanto che avevamo avuto la fortuna di avere una persona capace alla guida del paese la vogliono mandare a casa.
Luigi Di Maio
Sono daccordo io ho visto L’ing. Orlando impegnato tutti i giorni sul comune cercando di fare il possibile per la popolazione non merita tutte le cattiverie che stanno facendo e gli chiedo in ogni caso di valutare anche per il futuro di ricandidarsi io e la mia famigla lo sosterremo con tutte le nostre forze.