L’abito della riforma del lavoro
di Lucia Gargiulo*
Sfila in passerella la riforma del lavoro, una legge che indossa un abito molto complesso e dall’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le sue finalità dichiarate sono quelle di: valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità”malata” e revisione delle norme sui licenziamenti); rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro; contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si evince nell’utilizzo degli istituti contrattuali; promuovere maggiore inserimento nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni; promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali campi interessati alle modifiche normative sono: le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite I.v.a., Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi); la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore (i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti); gli ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i fondi di solidarietà bilaterali). Altre norme riguardano varie materie tra cui : un fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori, ecc. Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico. Al fine di sostenere la genitorialità, la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione vita-lavoro è previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’I.N.P.S. pari al 100 % della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 % della retribuzione. Il padre ha l’obbligo di fornire comunicazione preventiva in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo. Questo si poteva evitare nel senso che se il padre vuole assistere al parto, non può sapere con 15 giorni di anticipo quando avverrà, a meno che non si tratti di un parto programmato. E’ prevista poi la possibilità, sulla base delle risorse economiche disponbibili, di concedere alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi accreditati, da richiedere al datore di lavoro. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei voucher vengono definiti con decreto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia.
* Consulente del Lavoro, Pres. Commiss. Pari Opportunità S. Agnello