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Sant’Agnello, l’ass. Coppola scrive al Sen. Lauro sulle sale gioco

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di Giuseppe Coppola

Giuseppe Coppola '71

Pongo all’attenzione del Senatore Lauro, la recente sentenza del Tar Umbria.
TAR Umbria Perugia sez. I 20/4/2012 n. 121
Ordinanza del sindaco sugli orari di apertura delle sale giochi
Enti locali Sindaco Ordinanza Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s. illegittimità Ragioni Amministrazioni che hanno espresso pareri o determinazioni

È illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, ritenuta la necessità di provvedere “a tutela della popolazione, soprattutto giovanile, con riferimento al fenomeno dell’abuso di utilizzo dei c.d. “giochi leciti”, al quale sono esposti maggiormente i soggetti psicologicamente deboli”, ha inteso disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, stabilendo la fascia oraria che va dalle 13 alle 23 per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., considerato che gli apparecchi idonei per il gioco lecito, interessati dal presente provvedimento, che, a termini dell’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., si caratterizzano per il costo della partita non superiore ad un euro, solo marginalmente interessano l’area della “ludopatia”; tecnicamente, infatti, tale patologia è collegata al gioco d’azzardo, mentre qui viene in rilievo un gioco lecito, frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale. In ogni caso, anche ad escludere lo sviamento di potere, il provvedimento è affetto da difetto di istruttoria e da vizio motivazionale, in quanto, a fronte di una previsione chiara della legge statale, avrebbe dovuto quanto meno essere sorretto da una motivazione intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione locale particolarmente problematica, enucleativa dei “gravi pericoli”, da prevenire od eliminare. Si consideri, infatti, che l’atto adottato ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 7 aprile 2011, n. 115 del giudice delle leggi, si caratterizza solamente come provvedimento contingibile ed urgente, al quale soltanto è consentito derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente per intervenire al di là dell’ordinaria distribuzione delle competenze (in termini TAR Campania, sez. III, 15 febbraio 2011, n. 952). Oltre che sotto il profilo motivazionale, anche dal punto di vista sostanziale, non è postulabile l’esercizio di un potere di modifica ex art. 50, comma 7, del t.u.e.l., degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, in quanto tale norma, piuttosto, attribuisce al sindaco una competenza di “coordinamento e riorganizzazione”, per giunta sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, elementi, questi, mancanti nel caso di specie.
Spero di avere un suo parere a riguardo.

*Assessore Sant’Agnello

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