Diario Politico©Raffaele Lauro,  Sant'Agnello

I diritti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche

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di Lucia Gargiulo*

Lucia Gargiulo

Nel giorno della festa dei lavoratori dedichiamo questo intervento alle lavoratrici e ai lavoratori affette/i da patologie oncologiche per informarli sui propri diritti per affrontare questo particolare momento della propria vita sia all’interno del lavoro sia all’interno della famiglia. I lavoratori con malattie oncologiche che abbiano una ridotta capacità lavorativa (a volte causa degli effetti invalidanti di trattamenti salvavita) accertata da una commissione medica istituita dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente/INPS, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a  quello parziale per i malati oncologici prevede la riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e il diritto a trasformare di nuovo il rapporto di lavoro a tempo pieno e ritornare allo stipendio pieno, appena il lavoratore lo richiede. Ai malati con percentuale di invalidità superiore al 50% spettano 30 giorni all’anno di congedo retribuito (anche frazionabile) per cure mediche connesse all’infermità invalidante riconosciuta. I permessi si sommano ai giorni di malattia previsti  dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al lavoratore. Pertanto non verranno computati ai fini del periodo di comporto (periodo durante il quale il/la prestatore/trice d’opera, assente per malattia non può essere licenziato). Avuto il riconoscimento dello “stato di handicap in situazione di gravità”, il/la lavoratore/trice con disabilità può beneficiare, a scelta di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere e di 3 giorni mensili. I familiari hanno diritto ad 1 permesso retribuito di 3 giorni mensili a condizione che le persone da assistere, non siano ricoverate a tempo pieno, salvo eccezioni; ad 1 permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno;  alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori della/del lavoratrice/tore, nel caso in cui si assiste 1 persona convivente con tale  e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità; ad 1 periodo di congedo straordinario retribuito continuativo o frazionato, fino ad 1 massimo di 2 anni, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che in tal caso sia richiesta dagli operatori sanitari la presenza di colui che presta assistenza. I familiari possono usufruire del suddetto periodo di congedo straordinario retribuito secondo il seguente ordine di parentela: coniuge convivente del malato (non ricoverato) portatore di handicap in situazione di gravità; genitor i(naturali, adottivi e affidatari) anche non conviventi, in caso di mancanza o decesso del coniuge o in presenza di altre cause impeditive; figlio convivente, sempre che gli altri siano impossibilitati a fruire del congedo per fornire assistenza; fratello o sorelle conviventi con il portatore di handicap grave, in caso di decesso o di impossibilità delle altre categorie di familiari su indicate. Si possono  chiedere degli aiuti economici, si tratta di tre riconoscimenti diversi: l’assegno di invalidità, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento. L’assegno di invalidità,  si può chiedere se si hanno tra i 18 anni e i 65 anni e si ha un’invalidità fisica o mentale dal 74 al 99%, accertata dai medici dell’INPS. La si può chiedere anche se si ha: un’anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità; oppure , un assicurazione dell’INPS da almeno 5 anni, si può fare richiesta all’INPS dell’assegno ordinario di invalidità. Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. Il periodo in cui l’invalido ha beneficiato dell’assegno e non ha contributi da lavoro viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Quando si è in presenza di un’infermità fisica o mentale del 100%, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, si ha diritto alla pensione di inabilità. Anche in questo caso si deve presentare la domanda all’INPS su apposito modulo, corredata da certificazione medica. L’indennità di accompagnamento viene concessa nei casi più seri quando, oltre all’invalidità del 100%, la persona non è in grado di compiere nemmeno le semplici azioni per la sopravvivenza, come nutrirsi, bere, lavarsi.

* Consulente del Lavoro – Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Sant’Agnello

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