Campania,  Diario Politico©Raffaele Lauro,  Napoli

Sul condono l’opinione dell’avv. Lorenzo Bruno Molinaro: niente facili illusioni

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Avv. Molinaro

“Ritengo che la proposta di legge regionale, pur denotando un apprezzabile sforzo nella direzione di garantire, comunque, una soluzione alla complessa ed annosa problematica condonistica nell’assenza di interventi risolutivi ad opera del governo nazionale e del parlamento, non colga nel segno. Diversi, infatti, sono i profili di incostituzionalità che minano dalle fondamenta l’iniziativa stessa. Primi fra tutti quelli relativi all’applicabilità indiscriminata della sanatoria straordinaria agli abusi commessi in aree assoggettate a vincolo paesistico e, cosa ancora piú anomala, alla possibilità – per il comune competente – di procedere ad un “esame di accoglibilita’ pur in mancanza di una specifica istanza di condono e sulla base soltanto della “previa presentazione da parte della ditta interessata della documentazione necessaria…”. Intendiamoci, non e’ affatto scandaloso estendere la sanatoria delle nuove costruzioni anche alle zone vincolate, purché realizzate nel termine del 31 marzo 2003 ed in presenza degli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge. Da anni mi batto per l’applicazione di questo principio anche ai nostri territori dopo che la Corte Costituzionale, con le sentenze n.196/2004 e n.49/2006, ha ritenuto che il nuovo condono, in virtù di quanto previsto dal comma 25 dell’art. 32, si salda ai due precedenti quantomeno sul versante degli effetti della oblazione in materia penale ed anche laddove sussista un vincolo di inedificabilità non assoluta. Tuttavia la strada “regionale” non e’ quella giusta. Trattandosi, infatti, di iniziativa che va ad incidere sull’ordinamento penale, non vi e’ dubbio che la competenza sia esclusivamente dello Stato, cosí come previsto dagli articoli 117 e seguenti della Costituzione. Lo stesso e’ a dirsi per la norma sulle acquisizioni che non può superare le tassative limitazioni contenute nel vigente testo unico dell’edilizia. Come e’ noto, tale ultima normativa esclude che in zona vincolata l’acquisizione possa dar luogo alla conservazione dell’opera abusiva, essendo prevista anche in tale caso la demolizione, salvo che il consiglio comunale dichiari che l’opera non contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Da noi e’ difficile, alla luce della strumentazione soprattutto paesistica, rinvenire casi di possibile deroga al principio stabilito dal legislatore nazionale. Naturalmente, se la legge sarà, comunque, approvata e la Presidenza del Consiglio non solleverà nel termine previsto dall’art. 127 della Costituzione conflitto di attribuzioni, ne riparleremo. Ma il cittadino, nel frattempo, non si faccia soverchie illusioni. Occorre insistere presso i nostri organi rappresentativi a livello nazionale. Ma da quel pulpito, vuoi per la politica dei veti, vuoi per altre incomprensibili ragioni, pare nessuno voglia sentire, pur non potendosi continuare ad ignorare le conseguenze, soprattutto sociali ed economiche, del vasto fenomeno dell’abusivismo edilizio e delle rare iniziative demolitorie che, per un verso o per un altro, finiscono per interessare quasi sempre solo gli abusi dei piú poveri e mai la grossa speculazione”.

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