Campania,  Napoli

Prevenzione incendi, Amendolara prescrive ai Comuni le 9 regole da rispettare

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NAPOLI – Resta alta l’attenzione della Regione Campania nell’azione di prevenzione degli incendi boschivi che d’estate flagellano la Campania.

un incendio estivo

L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha diramato una serie di prescrizioni cui devono attenersi i Comuni allertando le polizie locali e informando i cittadini sui divieti che devono osservare.
1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei boschi, come individuati dall’ art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
3. È fatta eccezione:
a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l’accensione del fuoco e l’uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
a) far brillare mine;
b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio.
5. Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.
6. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art. 25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.
7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall’alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30
settembre.
8. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono esserepreventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;
9. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano”

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